Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
Capoverso 4
Il capoverso 4 delega la definizione dei valori limite per l’attuazione semplificata secondo il capoverso 3 alla FINMA, che si basa sulla quota del portafoglio di negoziazione nel totale di bilancio.185
Articolo 83a Fondi propri minimi
Capoverso 1
In base all’approccio standard semplice per i rischi di mercato, i fondi propri minimi a copertura dei rischi di mercato risultano dalla somma dei fondi propri minimi (prima della moltiplicazione scalare) per la copertura del rischio di tasso d’interesse (CRIRR), azionario (CREQ), di cambio e di prezzo dell’oro (CRFX) e di materie prime (CRCOMM) moltiplicati per il corrispondente fattore scalare (SF).
Fondi propri minimi = CRIRR× SFIRR + CREQ× SFEQ + CRFX× SFFX + CRCOMM× SFCOMM
Capoverso 2
Il capoverso definisce la gestione dei rischi di mercato delle opzioni. Ogni categoria di rischio di cui all’articolo 81 può contenere rischi aggiuntivi non lineari per le opzioni che devono essere considerati nel calcolo. La FINMA disciplina i dettagli in una sua ordinanza.
Capoverso 3
Il fattore scalare ammonta per:
a. il rischio di tasso d’interesse SFIRR a 1,3;
b. il rischio di prezzo delle azioni SFEQ a 3,5;
c. il rischio di cambio e il rischio di prezzo dell’oro SFFX a 1,2;
d. il rischio di materie prime SFCOMM a 1,9.
Capoverso 4
La FINMA disciplina le modalità di calcolo dei fondi propri minimi secondo l’approccio standard semplice per i rischi di mercato (art. 83–86a). A tale scopo si fonda sullo standard minimo di Basilea. Nell’ordinanza riveduta viene inserito un rimando statico con l’indicazione della versione determinante conformemente all’allegato 1.
Articolo 84 Rischi di tasso d’interesse delle posizioni assegnate al portafoglio di ne-
goziazione
I fondi propri minimi per la copertura del rischio di tasso d’interesse servono a proteggere le banche dal rischio di perdita causato da oscillazioni avverse del prezzo dovute all’emittente di un singolo strumento finanziario (rischio di tasso d’interesse specifico, cpv. 1) e a coprire il rischio di perdita in seguito a una variazione del tasso di mercato (rischio di tasso d’interesse generico, cpv. 2).186
Capoverso 1
Questo capoverso disciplina le modalità di calcolo dei fondi propri minimi per la copertura del rischio di tasso d’interesse specifico.187 Viene inoltre precisato che l’importo assoluto della posizione netta è rilevante poiché essa può assumere anche valori negativi nel portafoglio di negoziazione.
185 Circolare FINMA 2008/20, nm. 49–51
186 MAR40.4
187 MAR40.6