Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
Capoverso 2
Qui sono disciplinate le modalità di calcolo dei fondi propri minimi per la copertura del rischio di tasso d’interesse generico.
La formulazione sinora in vigore dell’articolo 84 capoverso 3 suggerisce la possibilità di applicare il metodo delle scadenze per una parte delle posizioni in valuta e il metodo della durata per le rimanenti posizioni in valuta. La riveduta formulazione precisa, in linea con lo standard minimo di Basilea188, che il metodo delle scadenze o il metodo della durata deve essere applicato a tutte le valute. Per il metodo delle scadenze ci si fonda sulla scadenza delle singole posizioni per ogni valuta al fine di costituire una copertura differenziata del rischio di tasso d’interesse generico in funzione della vita a scadenza delle posizioni. Per il metodo della durata si utilizza invece l’indicatore della cosiddetta «duration», che consiste in una durata residua ponderata per il flusso di pagamenti.
Articolo 85 Rischi azionari delle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione
Per strumenti azionari si intendono tutte le posizioni lunghe e corte di strumenti finanziari nel portafoglio di negoziazione denotate da una condotta sul mercato simile a quella delle azioni. Le azioni privilegiate non convertibili non sono invece considerate strumenti azionari, bensì strumenti basati sul tasso di interesse secondo l’articolo 84.189
Capoverso 1
Il rischio azionario specifico è ascrivibile all’emittente dell’azione e non può essere spiegato da generali fluttuazioni del mercato. I fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio azionario specifico ammontano all’8 per cento della somma delle posizioni nette per emissione190.
Capoverso 2
Il rischio azionario generico è ascrivibile alle fluttuazioni del rispettivo mercato azionario nazionale. I fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio azionario generico ammontano all’8 per cento della somma delle posizioni nette per mercato nazionale. Per gli emittenti con strumenti azionari quotati a livello internazionale è da intendersi mercato azionario nazionale il mercato interno dell’emittente. Uno strumento azionario contenuto in diversi indici nazionali può essere attribuito proporzionalmente a più mercati azionari nazionali in funzione della sua gestione. I capoversi 1 e 2 precisano inoltre che l’importo assoluto della posizione netta è rilevante poiché essa può assumere anche valori negativi nel portafoglio di negoziazione.
Capoverso 3
Per gli indici principali riconosciuti sono previste deroghe alla regola dell’8 per cento di cui ai capoversi 1 e 2. La FINMA determina gli indici principali riconosciuti e le aliquote percentuali divergenti191.
Articolo 86 Rischi di cambio e rischi di prezzo dell’oro nel portafoglio della banca e nel portafoglio di negoziazione192
Le posizioni in oro, sinora trattate nell’articolo 87 insieme alle posizioni in materie prime, sono ora considerate nell’articolo 86 insieme alle posizioni in valuta poiché per queste due categorie di rischio l’articolo 83a capoverso 3 lettera c prevede lo stesso fattore scalare.
188 MAR40.23
189 MAR40.41
190 MAR40.42, MAR40.43
191 MAR40.47-50.
192 MAR40.60, MAR40.61