Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

dipende dall’entità del BI. Il BI corrisponde alla somma delle tre componenti di reddito: la componente di interessi e dividendi, la componente dei servizi e la componente finanziaria.

L’ILM è calcolato in base alle perdite medie da rischi operativi degli ultimi dieci anni. Considerando i dati delle perdite, gli eventi di perdita storici si ripercuoteranno in futuro su un intervallo temporale di 10 anni. La banca può escludere un evento di perdita superiore al 10 per cento delle perdite annue medie della banca non prima di 3 anni dal calcolo dell’ILM sempre che l’evento non sia più rilevante per il profilo di rischio della banca. Se l’attività operativa che ha prodotto le perdite non è proseguita, l’evento può essere escluso anche prima dei 3 anni.

L’inserimento dei dati delle perdite nel calcolo dei fondi propri significa che le banche devono disporre di una pertinente serie di dati su un orizzonte temporale di 10 anni198. Il nuovo disciplinamento interessa in misura diversa le banche svizzere:

 conformemente all’allegato 3 OBCR, le banche della categoria 1 utilizzavano già dati storici

per l’AMA, pertanto questa norma comporta un onere esiguo per loro;

 singole banche, che sinora utilizzavano uno degli approcci standard e non hanno ancora

una banca dati delle perdite, dovranno invece crearne una conformemente ai nuovi requisiti. Sono interessate in particolare alcune banche delle categorie 2 e 3. Tuttavia, anche loro dispongono almeno di modelli di corrispondenti banche dati, poiché la raccolta e l’analisi di dati interni delle perdite sono già contemplate dalle vigenti esigenze qualitative199 in merito alla gestione dei rischi operativi. In Svizzera gli istituti interessati sono 7.

 L’ILM non deve essere determinato per gli istituti con un BI inferiore a 1,25 miliardi di franchi.

In Svizzera vi rientrano tutte le banche delle categorie 4 e 5 e le rimanenti banche della categoria 3. Per questi istituti l’ILM viene fissato a 1, implicando che non devono considerare le perdite storiche. Con l’autorizzazione della FINMA, tali banche possono calcolare il moltiplicatore interno delle perdite anche sulla base dei dati sulle perdite interne. Ciò è particolarmente interessante per le banche che sinora hanno subito perdite da rischi operativi contenute e il cui ILM sarà quindi inferiore a 1. Optando per questa variante si riducono le esigenze in materia di fondi propri. Il passaggio a un moltiplicatore interno delle perdite pari a 1 è tuttavia possibile soltanto dopo un termine transitorio di 5 anni.

4.2 Alternative esaminate

Tra le discrezionalità nazionali, lo standard minimo di Basilea ammette di impostare su 1 l’ILM per tutte le banche, quindi non vengono considerate le perdite storiche per tutte le banche.200 In questo caso, solo le dimensioni della banca sarebbero dunque determinanti per stabilire le esigenze di capitale a fronte di rischi operativi. Tuttavia, per garantire la comparabilità internazionale, le banche sarebbero tenute comunque a pubblicare le perdite storiche da rischi operativi. Un’analisi basata sui dati raccolti nell’ambito del QIS ha dimostrato che fissare l’ILM a 1 per gli istituti svizzeri con un BI superiore a 1,25 miliardi di franchi comporterebbe una notevole riduzione dei fondi propri minimi necessari, che risulterebbe inadeguata a fronte delle perdite conseguite in passato da tali istituti in relazione con i rischi operativi. Inoltre, per gli istituti di maggiori dimensioni comporterebbe un’insufficiente sensibilità ai rischi della copertura con fondi propri. Il confronto con i progetti di attuazione di Basilea III finale nelle principali piazze finanziarie concorrenti (cfr. sezione seguente) ha inoltre evidenziato che l’opzione è implementata unicamente nell’UE e in Australia, mentre non sono ancora note le proposte di attuazione da parte degli Stati Uniti e del Regno Unito. Di conseguenza, questa opzione nazionale non sarà esercitata in Svizzera.

198 Se la serie di dati delle perdite storiche è inferiore a dieci anni, occorre utilizzare una serie di dati completa di almeno cinque anni. Laddove neppure questa variante fosse possibile, viene impostato un ILM pari a 1.

199 Circolare FINMA 2008/21, nm. 129 lettera a

200 Le banche con un ILM >1 dovrebbero così detenere relativamente meno fondi propri.