Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

Capoverso 1

I fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio di cambio ammontano all’8 per cento della somma delle posizioni lunghe nette oppure della somma delle posizioni corte nette. È determinante il valore più elevato. Nel calcolo dei fondi propri minimi per i rischi di cambio viene prima di tutto costituita una posizione netta per ogni valuta estera e queste posizioni nette sono poi aggregate in una posizione lunga e in una posizione corta convertendole in franchi svizzeri.

Capoverso 2

I fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio di prezzo dell’oro ammontano all’8 per cento del valore assoluto della posizione netta. Viene inoltre precisato che l’importo assoluto della posizione netta è rilevante poiché essa può assumere anche valori negativi nel portafoglio di negoziazione.

Articolo 86a Rischi di materie prime nel portafoglio della banca e nel portafoglio di ne-

goziazione

L’articolo 87 vigente diventa l’articolo 86a. Per determinare i fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio di materie prime sono disponibili due metodi: il metodo del segmento di scadenza o il metodo semplificato. Al fine di costituire una copertura differenziata in funzione della durata residua dei rischi di tasso d’interesse, di costi di tenuta e del gap di prezzo, per il metodo del segmento di scadenza ci si basa sulla durata delle singole posizioni per ogni materia prima. Il metodo semplificato è una variante semplificata del metodo del segmento di scadenza che non distingue in funzione delle durate residue. I fondi propri minimi devono essere determinati complessivamente in base a un solo metodo.

Le posizioni in metalli preziosi e anche in beni non fisici quali l’elettricità e i certificati CO2 sono assimilate alle posizioni in materie prime.193 Fanno tuttavia eccezione le posizioni in oro. I rischi di variazione del prezzo dell’oro sono dunque trattati come rischi valutari (cfr. art. 86).194

Articolo 87

Lo standard minimo di Basilea sull’approccio standard per i rischi di mercato sinora applicato (vigenti art. 84–87) è stato profondamente rivisto per renderlo sufficientemente sensibile ai rischi.

L’approccio standard sinora applicato esiste tuttora in una forma ricalibrata con la designazione di approccio standard semplice per i rischi di mercato (art. 83–86a).

Capoverso 1

Le banche che non applicano l’approccio standard semplice per i rischi di mercato e non dispongono di un’autorizzazione per l’applicazione dell’approccio modello per i rischi di mercato devono calcolare i fondi propri minimi secondo l’approccio standard per i rischi di mercato.

Capoverso 2

La FINMA disciplina le modalità di calcolo dei fondi propri minimi secondo l’approccio modello per i rischi di mercato. A tale scopo si fonda sullo standard minimo di Basilea. Nell’ordinanza riveduta viene inserito un rimando statico con l’indicazione della versione determinante conformemente all’allegato 1.

Articolo 88

Il presente articolo disciplina l’approccio modello per i rischi di mercato.

193 MAR21.82, MAR40.63

194 MAR40.53