Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
Lo standard minimo di Basilea201 prevede, come ulteriore opzione nazionale, che gli istituti con un BI inferiore a 1,25 miliardi di franchi (bucket 1) calcolino l’ILM sulla base dei dati relativi alle perdite. Lo standard non stabilisce se questa opzione nazionale è prevista per tutti gli istituti nel bucket 1 oppure come scelta possibile per il singolo istituto. L’opzione potrebbe rivelarsi utile in particolare per gli istituti che fanno parte di un gruppo con un BI superiore a 1,25 miliardi di franchi (bucket 2), poiché questi istituti devono sicuramente disporre o creare una banca dati sulle perdite. Nel marzo 2020, è stato dunque chiesto per scritto agli operatori del settore che partecipavano al Gruppo di lavoro nazionale (GLN) quali delle seguenti varianti preferissero:
a) calcolo dell’ILM sulla base di dati sulle perdite (ILM≠1) per tutti gli istituti nel bucket 1 (a prescindere dal fatto che siano parte di un gruppo nel bucket 2);
b) calcolo dell’ILM sulla base di dati sulle perdite (ILM≠1) soltanto per istituti nel bucket 1 che sono parte di un gruppo nel bucket 2;
c) nessun calcolo dell’ILM sulla base di dati sulle perdite (ILM≠1) per gli istituti nel bucket 1.
Secondo gli interpellati, dal punto di vista del settore tutti gli istituti con un BI inferiore a 1,25 miliardi di franchi dovrebbero poter scegliere secondo l’opzione menzionata e ciò è recepito in tal senso nell’AP-OFoP.
I fondi propri minimi necessari a fronte dei rischi operativi dipendono tra l’altro dall’ammontare del BI e, quindi, dai ricavi della banca. I ricavi da dividendi sono una componente del BI. Nell’attuazione dello standard di Basilea è sorta la domanda se, in riferimento alle prescrizioni in materia di fondi propri di un gruppo finanziario, l’inclusione dei dividendi interni al gruppo potesse portare a una specie di «doppio computo» nel calcolo del BI e, quindi, a sovrastimare i ricavi. I pagamenti dei dividendi si traducono in esigenze in materia di fondi propri a livello di casa madre, tuttavia non risultano esigenze in materia di fondi propri a fronte dei rischi operativi a livello di filiale. Di conseguenza, concettualmente non si produce un doppio computo di flussi di pagamento identici. Dai dati raccolti presso le banche con strutture di gruppo si è constatato che la questione è sostanziale e rilevante solo per le grandi banche, presso le quali l’esclusione dei dividendi comporterebbe tuttavia una riduzione eccessivamente elevata dei fondi propri minimi a livello di singolo istituto presso le grandi banche, il che non risulta appropriato sia in considerazione degli eventi di perdita nell’ambito dei rischi operativi sia nel contesto delle esigenze per il regime «too big to fail».
Per la conversione dei valori soglia (cfr. art. 92c, 92d e 93) indicati in euro nello standard minimo di Basilea si applica un tasso di cambio di 1,25 EUR/CHF.
4.3 Diritto comparato
L’opzione nazionale prevista nello standard minimo di Basilea per fissare a uno il moltiplicatore delle perdite interne (ILM) per tutti gli istituti è stata scelta soltanto dall’UE e dall’Australia.202 Il settore bancario di Singapore ha ritenuto questa opzione troppo poco sensibile ai rischi, pertanto è stata respinta dopo la prima consultazione pubblica. Le altre Giurisdizioni considerate in questo confronto (Hong Kong203, Canada204, Singapore205) hanno previsto un calcolo del moltiplicatore delle perdite interne sulla base dei dati interni delle perdite per le banche con un indicatore commerciale (BI) superiore alla soglia stabilita nello standard (convertita nella valuta nazionale). In tutte le Giurisdizioni (incluse UE e Australia) queste banche di maggiori dimensioni devono pubblicare i dati delle perdite, considerando tutti gli eventi di
201 OPE25.11: «At national discretion, supervisors may allow the inclusion of internal loss data into the framework for banks in bucket 1 (…).».
202 UE (2021), art. 312
203 Hong Kong (2020)
204 Canada (2021)
205 Singapore (2021)