Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
perdita superiori alla soglia stabilita nello standard. Per l’esclusione da questi dati degli eventi di perdita Hong Kong e Canada hanno scelto un valore soglia relativo inferiore e,
quindi, più rigoroso rispetto a quello della Svizzera (10 %), pari al 5 per cento della perdita media annua della banca. L’UE ha scelto un valore soglia del 15 per cento per le attività mantenute e un valore dello 0 per cento per le attività non mantenute.206 Questa esclusione è possibile con il consenso dell’autorità di vigilanza a Hong Kong, in Canada e in Svizzera non prima di tre anni in caso di attività mantenuta e immediatamente (0 anni) in caso di attività non mantenuta. Nell’UE, invece, l’esclusione può essere richiesta già dopo un anno in caso di attività mantenuta.
4.4 Commento ai singoli articoli
4.4.1 AP-OFoP
Articolo 89 Definizione
Secondo lo standard di Basilea207, i rischi legali comprendono in particolare le multe, le pene pecuniarie o i pagamenti (di penali) risultanti da misure di vigilanza prudenziale o accordi di diritto privato. Le persone non sono più menzionate nella definizione, poiché non possono essere inadeguate.
Articolo 90 Approccio di calcolo
Capoverso 1
I fondi propri minimi richiesti per la copertura dei rischi operativi vengono ora calcolati secondo l’approccio standard per tutti gli istituti. L’approccio dell’indicatore di base sinora seguito e l’approccio standard sono sostituiti da un nuovo approccio standard più sensibile ai rischi e l’approccio modello AMA è abrogato per questa categoria di rischio, poiché in passato i corrispondenti rischi non potevano essere adeguatamente modellizzati nell'approccio modello specifico all'istituto.
Capoverso 2
Il nuovo approccio standard si basa sui seguenti indicatori: indicatore commerciale (Business Indicator, BI), componente dell’indicatore commerciale (Business Indicator Component, BIC) e moltiplicatore delle perdite interne (Internal Loss Multiplier, ILM).208
Capoverso 3
La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sullo standard minimo di Basilea conformemente all’allegato 1.
Articolo 91 Calcolo dei fondi propri minimi
I fondi propri minimi per rischi operativi risultano dalla moltiplicazione della componente dell’indicatore commerciale con il moltiplicatore delle perdite interne209.
206 UE (2021), art. 320
207 OPE10.1
208 OPE25.1
209 OPE25.2