Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 83Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
(BIC) dipende dal coefficiente marginale assegnato per ogni unità dell’indicatore commerciale (BI). Segue un esempio di calcolo conformemente a quello riportato nello standard minimo di Basilea:
Dato un BI = 45 mia. CHF, risulta il seguente calcolo: BIC = CHF (1,25 mia. x 12 %) + CHF (37,5-1,25) mia. x 15 % + CHF (45-37,5) mia. x 18 % = 6,9375 mia. CHF
o in alternativa:
BIC = 0,12 x BI per BI ≤ 1,25 mia. CHF
BIC = 0,15 + 0,15 x (BI-1,25) per 1,25 mia. CHF < BI ≤ 37,5 mia. CHF
BIC = 5,59 + 0,18 x (BI-37,5) per BI > 37,5 mia. CHF
Articolo 92d Moltiplicatore delle perdite interne
Capoverso 1
Il capoverso 1 disciplina il calcolo del moltiplicatore delle perdite interne.219 Le banche con un indicatore commerciale superiore a 1,25 miliardi di franchi devono calcolare il moltiplicatore delle perdite interne sulla base dei dati relativi alle perdite interne.220 Il valore del moltiplicatore delle perdite interne è specifico della banca.
Capoverso 2
In questa sede è disciplinata la frequenza di calcolo del moltiplicatore delle perdite interne.
Capoverso 3
Il capoverso 3 disciplina il calcolo dei fondi propri minimi per i gruppi finanziari soggetti all’obbligo di consolidamento con un indicatore commerciale consolidato superiore a 1,25 miliardi di franchi.221
Capoverso 4222
Per le banche con un indicatore commerciale fino a 1,25 miliardi di franchi, il moltiplicatore delle perdite interne è pari a 1. La FINMA può autorizzare una banca con un indicatore commerciale fino a 1,25 miliardi di franchi a calcolare il moltiplicatore delle perdite interne sulla base dei dati sulle perdite interne. Una volta ricevuta l’autorizzazione, il passaggio a un indicatore delle perdite interne di 1 è possibile al più presto dopo un periodo transitorio di cinque anni.
La banca monitora l’indicatore commerciale proattivamente in vista di un eventuale superamento della soglia di 1,25 miliardi di franchi e della conseguente applicazione del capoverso 4. Laddove si delineasse un superamento oppure l’indicatore commerciale si avvicinasse alla soglia di 1,25 miliardi di franchi, la banca raccoglie i dati sulle perdite nel rispetto delle pertinente esigenze, affinché sia ottenuta nei tempi più brevi possibili la serie storica di cinque anni conformemente all’articolo 93 capoverso 1 lettera a.
Capoverso 5223
Per le banche che non adempiono le esigenze relative ai dati sulle perdite interne (art. 93), al calcolo della componente di perdita (art. 93a) o al calcolo della perdita lorda e netta (art. 94), il moltiplicatore delle perdite interne è pari a 1. Nel singolo caso, la FINMA può richiedere che sia applicato un moltiplicatore delle perdite interne maggiore di 1, per esempio se un istituto con un indicatore commerciale superiore a 1,25 miliardi di franchi e un moltiplicatore delle
219 OPE25.8
220 OPE25.12
221 OPE10.6
222 OPE25.11
223 OPE25.13