Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

Attuazione in termini di tempo

L’attuazione nazionale in Svizzera si orienta, da un lato, al calendario prescritto dal BCBS (entrata in vigore all’1.1.2023) e, dall’altro, all’attuazione in altre Giurisdizioni importanti (UE, Regno Unito, USA ecc.) poiché la piazza finanziaria svizzera è strettamente interconnessa a livello internazionale, in particolare con l’Europa, e ciò consente di garantire pari condizioni concorrenziali («level playing field») nei confronti di altre importanti piazze finanziarie. Secondo la pianificazione attuale del progetto e considerando un termine per l’introduzione di almeno un anno, in Svizzera l’entrata in vigore è prevista nel corso del 2024.

Proporzionalità

Per quanto riguarda la concezione differenziata della regolamentazione (proporzionalità), l’attuazione nazionale si è svolta secondo i seguenti principi.

i) Per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR, il pacchetto finalizzato di

Basilea III sarà attuato con semplificazioni sia per quanto riguarda il calcolo dei fondi propri richiesti sia per la pubblicazione. Le corrispondenti semplificazioni in materia di fondi propri comportano sempre esigenze pressoché equivalenti o superiori nei settori parziali specifici rispetto a quelle previste dagli standard di Basilea III finale (ad es. art. 69 cpv. 4).

ii) Se le semplificazioni comportano esigenze pressoché equivalenti o superiori a quelle pre-

viste dagli standard di Basilea III finale (ad es. art. 70 cpv. 4), si applicano in parte anche alle banche della categoria 3. Se le attività commerciali o le posizioni interessate sono insignificanti, si possono applicare anche le regolamentazioni de minimis (ad es. art. 69 cpv. 4). Le soglie di essenzialità sono state definite quantitativamente. Semplificazioni a livello di pubblicazione sono previste anche per le banche della categoria 3.

iii) Per le banche delle categorie 1 e 2 sarà completamente attuato il pacchetto finalizzato di

Basilea III.

Inoltre, le banche particolarmente liquide e ben capitalizzate delle categorie 4 e 5 che si qualificano per beneficiare delle semplificazioni secondo gli articoli 47a–47e OFoP non sono interessate dalle modifiche di questo progetto per quanto riguarda il calcolo dei fondi propri necessari.

Gestione del margine di manovra nazionale

Lo standard minimo di Basilea include numerose possibilità di scelta nazionali. In alcuni settori (ad es. in quello immobiliare), lo standard prevede esplicitamente la possibilità di fissare esigenze più elevate se le condizioni nazionali specifiche differiscono da quelle su cui si basa lo standard minimo di Basilea. Anche in altri settori il BCBS ha fornito varie opzioni nazionali per tenere conto delle specifiche circostanze locali. In linea di principio, la Svizzera adotta i fattori di ponderazione del rischio previsti dallo standard nel modo richiesto dal BCBS. Le relative divergenze riguardano solo settori in cui lo standard è attuato in modo semplificato, evitando in linea di principio inasprimenti. I margini di manovra nazionali esplicitamente previsti dallo standard sono stati concepiti tenendo in attenta considerazione la competitività internazionale e la stabilità del sistema finanziario. In concreto sono stati considerati gli effetti di diverse possibilità d’intervento sulla capitalizzazione delle banche, la sensibilità ai rischi e l’attuazione in piazze finanziarie comparabili. Le definizioni materiali da stabilire a livello nazionale secondo lo standard sono state fissate in considerazione dei rischi e in un’ottica prudenziale e dovranno essere chiaramente motivate nel seguito. Informazioni dettagliate in merito sono disponibili nelle spiegazioni sulle singole disposizioni e nelle sezioni sulle alternative esaminate. Ulteriori informazioni sono reperibili nell’analisi d’impatto della regolamentazione.

Esigenze di capitale dell’approccio standard

La riforma di Basilea III finale mira a rendere le esigenze di capitale più sensibili ai rischi rispetto a oggi, senza tuttavia aumentarle o diminuirle in maniera generale. Con gli adeguamenti