Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

banche. In futuro non saranno più computabili, in particolare, averi presso fondazioni non bancarie. La computabilità limitata è il risultato delle disposizioni di Basilea modificate in materia di computo delle garanzie finanziarie per crediti che mirano a uniformare le modalità di calcolo e, in definitiva, a migliorare gli indicatori di fondi propri comparabili.

Creazione di nuove classi di posizione

Per rendere la regolamentazione più sensibile ai rischi, nell’AP-OFoP vengono create due nuove classi di posizione in linea con lo standard minimo di Basilea: i finanziamenti speciali (art. 70a e 70b nonché allegato 2 n. 7 ) e i titoli di credito esteri coperti (art. 71b nonché allegato 2 n. 8 ).

Posizioni in operazioni fuori bilancio

Le esigenze in materia di fondi propri per gli importi di credito impegnati ma non ancora utilizzati vengono aumentate nell’ambito della presente revisione dell’OFoP. Questo per tenere conto del fatto che gli impegni corrispondenti (posizione fuori bilancio) possono essere utilizzati in qualsiasi momento e quindi diventare una posizione di bilancio da coprire con fondi propri.

Rischi CVA

Durante la crisi finanziaria globale le perdite di valore di mercato risultanti da adeguamenti della valutazione del credito per derivati e operazioni di finanziamento in titoli (Credit Valuation Adjustment, CVA) operati a causa del rischio di insolvenza della controparte, sono state una fonte significativa di perdite per le banche, superando in alcuni casi le perdite causate da insolvenze dirette.

Con il presente adeguamento dell’OFoP vengono pertanto riviste le esigenze in materia di fondi propri per i rischi corrispondenti. Si abolisce inoltre l’approccio dei modelli interni e vengono introdotti un approccio avanzato e un approccio base, perché i rischi CVA sono di natura complessa ed è pressoché impossibile per le banche modellarli in maniera durevole e prudente. Oltre a questi due approcci, viene introdotto anche un approccio semplificato.

 L’approccio avanzato dell’inquadramento CVA rivisto è concepito e calibrato in modo tale

da essere in linea con l’approccio standard della normativa sui rischi di mercato rivista dal BCBS. L’approccio avanzato CVA, così come l’approccio standard per i rischi di mercato, si basano ad esempio sulle sensibilità del «fair value» ai fattori di rischio del mercato. Gli approcci attuali si basano sull’esposizione prudenziale al rischio di credito della controparte e non tengono conto dei fattori di rischio specifici di questa esposizione e delle coperture ad essa orientate, che vengono invece esplicitamente considerati nel nuovo approccio avanzato.

 La calibrazione dell’approccio base si orienta sua volta su quella dell’approccio avanzato.

 Per le banche il cui importo nominale lordo aggregato in derivati non regolati tramite una

controparte centrale ammonta al massimo a 125 miliardi di franchi di valore nominale è messo a disposizione un approccio semplificato, che permette alla banca di coprire i propri rischi CVA in misura pari all’ammontare dei fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi di credito della controparte, senza dover eseguire alcun calcolo aggiuntivo.

I tre approcci e le relative pietre angolari vengono ora sanciti nell’AP-OFoP.

2.2 Alternative esaminate

Nell’ambito dei lavori sull’attuazione nazionale dello standard minimo di Basilea finale sono state esaminate varie opzioni d’intervento, tra cui opzioni che sono ammesse dallo standard minimo o altre che se ne discostano consapevolmente. Di seguito vengono spiegate le opzioni esaminate e la soluzione scelta.