Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
nonché allegato 3 n. 5 ), banche (art. 68, 68a e 69 nonché n. 4 allegato 2), imprese (art. 70 nonché allegato 2 n. 6 ), posizioni retail (art. 71 nonché allegato 3 n. 1 ), posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare (art. 72–72g nonché allegato 3 n. 3 ), enti di diritto pubblico (allegato 2 n. 2 ), banche multilaterali di sviluppo (allegato 2 n. 3 ) e posizioni postergate (allegato 3 n. 4 ).
La precedente classe di posizione «titoli di partecipazione» viene sostituita dalla classe di
posizione «strumenti partecipativi», che comprende anche i titoli di partecipazione. I titoli che attestano una partecipazione al capitale sociale di un’impresa sono ancora considerati titoli di partecipazione. Tuttavia, per evitare l’arbitraggio normativo, ora la classe di posizione ha un’accezione più ampia e include non solo i titoli di partecipazione, ma anche gli strumenti finanziari che, indipendentemente dal diritto di voto, attestano un riferimento legale o economico diretto o indiretto al patrimonio o al ricavo di un’impresa.
Le nuove norme per le posizioni nei confronti di banche permetteranno una copertura
inferiore con fondi propri per i crediti a lungo termine nei confronti di banche con rating A. Se non è possibile utilizzare rating esterni per le posizioni nei confronti di banche, ai fini di una maggiore sensibilità ai rischi, queste dovranno essere ripartite in una delle tre nuove sottoclassi A–C per ricavarne il fattore di ponderazione del rischio. A questo scopo vengono utilizzati tra l’altro gli indicatori regolatori.
Nella classe di posizione «imprese» viene aumentata la granularità con l’introduzione di
una definizione per le piccole e medie imprese (PMI). Sarà quindi possibile introdurre una ponderazione inferiore dei rischi per le posizioni nei confronti di PMI senza rating rispetto alle grandi imprese senza rating.
L’attuale classe di posizione «persone fisiche e piccole imprese» diventa la nuova classe
di posizione «posizioni retail», che introduce una ponderazione in funzione del rischio più differenziata rispetto allo status quo. A certe condizioni si applica una ponderazione inferiore, ad esempio per gli impegni relativi alle carte di credito o le linee di credito non utilizzate.
La ponderazione in funzione del rischio è stata ridotta per determinate classi di rating nelle
classi di posizione «enti di diritto pubblico», «banche multilaterali di sviluppo» e «po-
sizioni postergate».
La presente modifica dell’OFoP prevede importanti cambiamenti nell’ambito delle posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare (art. 72–72g nonché allegato 3 n. 3 ). I regolamenti applicati finora operano una distinzione tra immobili d’abitazione e altri immobili. Per gli immobili d’abitazione, la ponderazione in funzione del rischio si avvale di un cosiddetto approccio basato sulla suddivisione in parti che suddivide i singoli crediti ipotecari in diverse parti di valore venale e assegna a ogni parte un diverso fattore di ponderazione del rischio. Agli altri immobili è attualmente applicato un fattore di ponderazione del rischio del 100 per cento. A sua volta, l’uso futuro dell’immobile è rilevante per la
ponderazione in funzione del rischio dei crediti di costruzione e dei crediti per terreni edificabili. Inoltre, a certe condizioni le banche sono autorizzate a prendere in considerazione i fondi propri dei mutuatari sotto forma di averi previdenziali costituiti in pegno e di diritti alle prestazioni di previdenza costituiti in pegno nella copertura con fondi propri come garanzie di valore, che si traduce in una copertura con fondi propri inferiore.
La normativa proposta prevede le seguenti modifiche alla normativa esistente.
Per poter prendere in considerazione i diversi rischi dei vari tipi di immobili nella copertura
con fondi propri, le banche dovranno distinguere se il credito è stato concesso per immobili d’abitazione a uso proprio, immobili d’abitazione da reddito (altri immobili d’abitazione), immobili commerciali a uso proprio o immobili commerciali da reddito (altri immobili commerciali). A seconda del rischio della categoria di oggetto corrispondente, nell’AP-OFoP vengono sanciti fattori di ponderazione del rischio superiori o inferiori (cfr. allegato 3 n. 3). In