Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
genere si riducono in tal modo le esigenze in materia di fondi propri per gli immobili d’abitazione e gli immobili commerciali a uso proprio, mentre aumentano per gli immobili d’abitazione da reddito.
Al fine di garantire una maggiore sensibilità ai rischi, lo standard minimo di Basilea prevede
in futuro fattori di ponderazione del rischio preferenziali e non preferenziali per i crediti garantiti da pegno immobiliare. I fattori di ponderazione del rischio preferenziali e più bassi sono previsti solo se sono soddisfatte determinate condizioni (CRE20.7118). In caso contrario, alle posizioni si applicano esigenze in materia di fondi propri non preferenziali e più elevate. Su richiesta degli esponenti del settore e ai fini di un’attuazione efficace, la Svizzera attua in maniera semplificata gli elementi del CRE20.71 nello standard (si vedano le spiegazioni all’art. 72c). I fattori di ponderazione del rischio preferenziali applicati ai crediti ipotecari con una quota di finanziamento esterno superiore al 60 per cento vengono pertanto aumentati per compensare, da un lato, la mancanza di un collegamento esplicito tra i criteri di sostenibilità interni alla banca e la copertura con fondi propri e, dall’altro, per ovviare all’assenza di singoli elementi dello standard minimo di Basilea nell’ambito della valutazione improntata alla cautela rispetto ai fattori di ponderazione del rischio preferenziali previsti dallo standard minimo di Basilea (allegato 3 n. 3.1, 3.2 e 3.4). Questi fattori di ponderazione del rischio preferenziali (leggermente più altri rispetto allo standard) si applicano solo se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 72c capoversi 1–3. In caso contrario valgono i fattori di ponderazione del rischio non preferenziali secondo l’articolo 72c capoverso 5.
Con la nuova normativa proposta le posizioni vengono ponderate nella loro totalità con il
fattore di ponderazione del rischio assegnato alla quota di finanziamento esterno del pegno immobiliare o, nel caso di fattori di ponderazione del rischio non preferenziali, alla controparte. L’attuale approccio basato sulla suddivisione in parti viene abbandonato. La ponderazione del credito complessivo con un unico fattore di ponderazione del rischio comporta una semplificazione e una maggiore sensibilità al rischio rispetto all’approccio previsto finora che applica fino a tre fattori di ponderazione diversi per ogni credito.
Dato che le esigenze in materia di fondi propri per la copertura di posizioni garantite diret-
tamente o indirettamente da pegno immobiliare saranno collegate al rapporto tra l’importo del credito scoperto (credito scoperto e tutti gli impegni di credito) e il valore del finanziamento esterno (Loan to Value, LTV), si deve tenere conto del fatto che il valore di un immobile cambia nel corso di un ciclo immobiliare. Se il valore del finanziamento esterno potesse essere adattato in qualsiasi momento, ne conseguirebbe un’automatica diminuzione del LTV, e quindi delle esigenze in materia di fondi propri, all’aumentare dei prezzi degli immobili. Per evitare questo effetto prociclico, il valore iniziale del finanziamento esterno del pegno immobiliare (Value at Origination) deve essere stabilito nel contesto della concessione del credito e mantenuto per sette anni.
Ai crediti di costruzione e ai crediti per terreni edificabili per immobili d’abitazione a uso
proprio continuano a essere applicati gli stessi fattori di ponderazione del rischio degli oggetti ultimati, mentre a tutti gli altri crediti di costruzione e crediti per terreni edificabili si applicano fattori di ponderazione del rischio superiori (si vedano le spiegazioni all’art. 72e). In questo modo si vuole tenere conto dei maggiori rischi dei crediti legati a immobili in costruzione.
In futuro solo i titoli costituiti in pegno nell’ambito del pilastro 3a e gli averi di previdenza
costituiti in pegno (pilastri 2 e 3a, averi di libero passaggio) presso la fondazione propria della banca o presso altri istituti di previdenza che detengono questi patrimoni in contanti come depositi presso la banca che concede il credito saranno computabili come garanzie di valore per la copertura con fondi propri di immobili d’abitazione a uso proprio, in modo che solo questi riducano di conseguenza le esigenze in materia di fondi propri poste alle
18 Standard minimo di Basilea per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio relativamente ai rischi di crediti.