Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

perdite interne superiore a 1 acquisisce una piccola società o procede a una fusione con una piccola società che non adempie le esigenze relative ai dati sulle perdite interne.

Articolo 93 Componente di perdita: esigenze relative ai dati sulle perdite interne

Capoverso 1224

Per il calcolo della componente di perdita devono essere rilevati i dati sulle perdite che adempiono le esigenze precisate nel presente capoverso. Il valore soglia di 25 000 franchi si riferisce alla perdita netta (cfr. art. 94 cpv. 1) dell’evento.

Capoverso 2225

La banca deve utilizzare la rispettiva data di contabilizzazione delle singole perdite. In caso di eventi di perdita dovuti a rischi legali, la data di contabilizzazione corrisponde a quella in cui si è proceduto a un accantonamento ai sensi di legge a fronte della perdita.

Capoverso 3

Le perdite causate da uno o più eventi collegati tra loro e contabilizzate nel rendiconto su più anni vengono assegnate nella serie dei dati relativi alla perdita agli anni corrispondenti conformemente a tali contabilizzazioni.226

Capoverso 4

La banca deve stabilire processi documentati per garantire la completezza e l’esattezza dei dati sulle perdite, nonché la loro verifica periodica e indipendente.227

Articolo 93a Componente di perdita: calcolo

Capoverso 1

Il presente capoverso disciplina il calcolo della componente di perdita.228

Capoverso 2229

Le perdite derivanti da attività commerciali acquisite di recente o da una fusione societaria devono essere considerate per il calcolo della componente di perdita.

Capoverso 3230

La banca può escludere dal calcolo della componente di perdita un evento di perdita superiore al 10 per cento della perdita annua media della banca una volta trascorsi non meno di tre anni, se l’evento non è più rilevante per il profilo di rischio della banca. Se la corrispondente attività commerciale non viene mantenuta, l’evento può essere escluso a partire dal momento dell’interruzione dell’attività commerciale. Per un’attività che non viene mantenuta, il valore soglia del 10 per cento della perdita annua media della banca non si applica per un’esclusione di un evento di perdita. La banca non può proseguire neppure attività commerciali analoghe in altre divisioni operative. L’esclusione dovrebbe costituire un’eccezione.

Capoverso 4231

L’esclusione deve essere motivata in modo chiaro. Ai fini della valutazione della rilevanza della perdita operativa per il profilo di rischio della banca occorre considerare se la causa della perdita possa indurre ulteriori perdite in altre attività commerciali della banca. Per esempio,

224 OPE25.10, OPE25.14–OPE25.21

225 OPE25.28

226 OPE15.29

227 OPE25.16, OPE25.17, OPE25.22, OPE25.23

228 OPE25.8

229 OPE25.34 FAQ1

230 OPE25.30, OPE 25.32

231 Ibid.