Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
per i casi legali risolti o le attività non più mantenute, la banca deve dimostrare che non esistono rischi comparabili o residui, quindi deve comunicare l’esclusione alla FINMA.
Articolo 94 Componente di perdita: perdita lorda e netta
Capoverso 1232
La perdita lorda di un evento di perdita corrisponde alla perdita senza riduzione della perdita di qualsiasi natura. La perdita netta corrisponde alla perdita tenuto conto della riduzione della perdita di qualsiasi natura. La riduzione della perdita consiste in un successivo afflusso di mezzi finanziari o prestazioni economiche collegato a un evento di perdita già verificatosi. Vi rientrano, per esempio, pagamenti versati da assicurazioni, recuperi di somme sottratte da truffatori o rimborsi di rimesse eseguite erroneamente.
Capoverso 2233
La banca deve essere in grado di identificare gli importi della perdita lorda, le indennità assicurative e le riduzioni della perdita non legate ad assicurazioni, come i rimborsi. Le riduzioni della perdita possono essere dedotte dalla perdita lorda solo una volta avvenuto il pagamento. I crediti non possono essere considerati come riduzioni della perdita.
Capoverso 3
Per la serie di dati relativi alla perdita la banca utilizza gli importi netti.
Capoverso 4234
Per il calcolo della perdita lorda occorre considerare quanto segue:
a. le perdite dirette, comprese le riduzioni e le rettifiche di valore, e gli accordi amichevoli in
seguito al verificarsi di un rischio operativo;
b. i costi causati dall’evento, compresi i costi di riparazione e di riacquisto, così come le spese
esterne, per esempio le spese legali, gli onorari dei consulenti e degli avvocati. Le spese esterne devono essere direttamente correlate all’evento di perdita. I costi di riparazione e di riacquisto servono a ripristinare la situazione antecedente all’evento di perdita;
c. gli accantonamenti e le riserve per potenziali perdite operative;
d. le perdite contabilizzate in un conto di passaggio o temporaneo e non ancora contabilizzate
con incidenza sul risultato d’esercizio. Le perdite devono provenire da un evento di rischio il cui impatto finanziario è certo. Perdite considerevoli, non ancora contabilizzate con incidenza sul risultato d’esercizio, devono essere registrate nella serie di dati relativi alle perdite entro un termine adeguato. Con ciò si intende, per esempio, «altri impegni eventuali stimabili in modo attendibile» conformemente alla circolare FINMA 2020/1, allegato 1, numero marginale 150;
e. le ripercussioni sulla contabilità finanziaria di eventi risalenti a periodi contabili precedenti
(asincronia temporale). Una perdita dovuta ad asincronia temporale consiste nelle ripercussioni finanziarie negative derivanti unicamente dalla distribuzione temporale di un errore di contabilizzazione e nella sua correzione su più periodi contabili. Esse confluiscono nel calcolo della componente di perdita se sono correlate a rischi legali e superano i 25 000 franchi.
Nella perdita lorda devono essere registrate le ripercussioni finanziarie di eventi di perdita dei quali la banca è responsabile. Le ripercussioni finanziarie imputabili a fornitori esterni di servizi
232 OPE25.24
233 OPE25.25
234 OPE25.26