Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
e da essi assunte non devono dunque essere considerate perdite da rischi operativi per la banca ai fini del calcolo della perdita lorda.235
Capoverso 5236
I costi per la manutenzione generale, i costi interni ed esterni dei miglioramenti apportati all’attività commerciale dopo un evento di perdita e i premi assicurativi non possono essere considerati nel calcolo della perdita lorda. Miglioramenti sono ottenibili, per esempio, aggiornando l’infrastruttura informatica (upgrade) o adeguando il metodo di stima del rischio.
Allegato 5a Rischi operativi: approccio di calcolo237
Nell’allegato 5a è definito l’approccio di calcolo per i rischi operativi. Le formule enunciate nei numeri 1–3 stabiliscono le modalità esatte di calcolo delle tre componenti dell’indicatore commerciale secondo l’articolo 92. La formula nel numero 4 stabilisce la modalità esatta del calcolo del moltiplicatore delle perdite interne secondo l’articolo 92d capoverso 1.
4.4.2 AP-OIsFi
Articolo 59 Entità dei fondi propri
Capoverso 1
Il presente capoverso precisa che l’obbligo non riguarda soltanto i fondi propri in riferimento agli investimenti collettivi di capitale gestiti, bensì tutti i fondi propri necessari di una direzione del fondo, quindi anche quelli di cui ai capoversi 3 e 5.
Capoverso 3
L’approccio dell’indicatore di base per i rischi operativi non è più previsto dall’AP-OFoP (si vedano le spiegazioni all’art. 90). Il nuovo approccio standard per i rischi operativi è ritenuto troppo oneroso per le direzioni dei fondi, per le quali l’attuale approccio dell’indicatore di base (art. 91 e 92 OFoP) è dunque trasposto nell’AP-OIsFi.
Tra i compiti di cui all’articolo 34 LIsFi si annoverano dunque anche quelli contenuti nel sistema dell’autorizzazione a cascata (art. 6 cpv. 3 LIsFi), in particolare la gestione patrimoniale individuale e la consulenza in investimenti, che non sono più esplicitamente enunciati nell’articolo 34 LIsFi, a differenza dell’articolo 29 LICol.
5 Output floor e indice di leva finanziaria (leverage ratio)
5.1 La normativa proposta
Output floor
Con la presente rielaborazione delle esigenze in materia di fondi propri per le banche, la soglia minima di capitale (floor) prevista da Basilea I238 per limitare i vantaggi in termini di fondi propri prudenziali delle banche che utilizzano i modelli interni, rispetto a quelle che applicano gli approcci standard, è sostituita dal cosiddetto output floor basandosi sullo standard minimo di Basilea. L’output floor si rifà agli approcci standard riveduti di Basilea III e funge da soglia minima basata sui rischi fino alla quale le banche che utilizzano modelli interni possono ridurre i loro requisiti di fondi propri a livello dell’intera banca rispetto agli approcci standard. Intende
235 OPE25.18, FAQ1
236 OPE25.27
237 OPE25.5, OPE25.7, OPE25.8
238 Già Basilea II aveva introdotto una soglia minima per limitare i vantaggi in termini di fondi propri prudenziali delle banche che utilizzano modelli interni rispetto a quelle che applicano approcci standard. Tale soglia minima era calibrata sull’80 per cento delle esigenze rilevanti in materia di fondi propri secondo Basilea I. La sua attuazione era tuttavia molto disomogenea a causa della diversa interpretazione delle esigenze da parte dei singoli Paesi.