Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
inoltre creare migliori condizioni di concorrenza tra le banche che utilizzano modelli interni e quelle che applicano approcci standard e accrescere la credibilità dei modelli interni.239 La soglia minima di capitale di Basilea I è sinora disciplinata nei numeri marginali 475–476 della circolare FINMA 2017/07 e nel numero marginale 116 della circolare FINMA 2008/21. Questa norma verrà abolita e l’output floor sarà disciplinato nell’OFoP.
Indice di leva finanziaria
Tra le principali cause della crisi finanziaria si annovera l’indebitamento eccessivo di numerose banche. I fondi propri delle banche erano insufficienti ad assorbire le perdite. Basandosi sullo standard minimo di Basilea, nel gennaio 2018 è stata quindi introdotta in Svizzera per tutte le banche un’esigenza in materia di fondi propri differenziata in funzione del rischio sotto forma di indice di leva finanziaria che funge da rete di sicurezza. È dunque imposto un rapporto minimo tra i fondi propri (fondi propri di base) e l’esposizione totale, che comprende posizioni iscritte a bilancio nonché determinate posizioni fuori bilancio che non sono ponderate.
La finalizzazione dello standard minimo di Basilea ha consentito di precisare in diversi punti la definizione di esposizione totale nell’intento di garantire la coerenza con l’approccio standard per i rischi di credito, in particolare come considerare i derivati nell'esposizione totale e come trattare gli impegni fuori bilancio. La definizione dell’esposizione totale compete tuttora alla FINMA, pertanto non sono necessarie modifiche materiali a livello di OFoP per attuare i cambiamenti nello standard di Basilea.
L’introduzione di un cuscinetto per le banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB) come quello previsto nello standard minimo di Basilea, che serve a mantenere gli incentivi relativi della copertura con fondi propri ponderata e non ponderata non è necessaria per la Svizzera, dove era stato implicitamente introdotto già a metà del 2016 con la definizione dell’ammontare del cuscinetto totale di fondi propri (differenza tra esigenza complessiva e fondi propri minimi) conformemente all’articolo 130 capoverso 2. In Svizzera si è volutamente evitato l’automatismo necessario secondo lo standard minimo di Basilea relativamente alle restrizioni dei dividendi, prevedendo invece che una banca deve prima sottoporre alla FINMA le proprie misure per ricostituire il cuscinetto conformemente all’articolo 130 capoverso 4. Solo se alla scadenza del termine soggetto ad autorizzazione dell’autorità di vigilanza le esigenze in materia di fondi propri non sono adempiute, la FINMA stessa ordina le misure necessarie.
Modifiche strutturali degli articoli menzionati
La struttura degli articoli 41–47 è armonizzata con la struttura degli articoli 128–131b.
5.2 Alternative verificate
Indice di leva finanziaria
Lo standard minimo di Basilea240 prevede che, in tempi di straordinarie circostanze macroeconomiche, alle banche sia consentito escludere temporaneamente gli averi detenuti presso la banca centrale del proprio Paese dall’esposizione totale dell’indice di leva finanziaria per agevolare l’attuazione della politica monetaria. A titolo di compensazione, sarebbe necessario un corrispondente aumento delle esigenze minime poste all’indice di indebitamento massimo. Contestualmente le banche dovrebbero pubblicare l’effetto dell’esclusione dell’esposizione verso la banca centrale sull’indice di leva finanziaria. Questa opzione è stata discussa e respinta nell’ambito dei lavori di attuazione della presente modifica dell’OFoP. Il DFF non riconosce l’utilità dell’attuazione dell’opzione nazionale per la singola banca nel caso di una compensazione prevista dallo standard. Sempre secondo il DFF, il diritto di scelta per la singola banca (analogamente all’attuazione nell’UE) avrebbe un effetto indesiderato, poiché aprirebbe
239 High-level summary of Basel III reforms, consultabile all’indirizzo: https://www.bis.org > Committees and associations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications > High-level summary of Basel III reforms, pag. 13-15.
240 LEV30.7