Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
la strada a possibilità di arbitraggio. Inoltre aumenterebbe la complessità dell’indice di leva finanziaria. In ogni caso, l’attuazione agevolata della politica monetaria e, dunque, una valutazione in tal senso da parte della BNS costituirebbero inoltre un requisito imprescindibile per escludere le riserve detenute presso la banca centrale dall’esposizione totale.
In analogia con il disciplinamento in vigore nell’UE dal 2020 (cfr. diritto comparato) è stata verificata la possibilità di escludere i crediti che dispongono di un’assicurazione statale contro i rischi delle esportazioni. Tale esclusione non è tuttavia prevista nello standard e contraddice il concetto di leverage ratio come esigenza non ponderata in materia di fondi propri. In base ai dati forniti dall’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV), le operazioni assicurate dalla SERV hanno raggiunto un volume complessivo di 8,971 miliardi di franchi il 31 dicembre 2020. Secondo la SERV, il 66 per cento dei suoi clienti è costituito da PMI. Si è poi rinunciato a escludere questi crediti dal calcolo dell’indice di indebitamento massimo, poiché sarebbe in contraddizione con il concetto di base del leverage ratio, che comprende espressamente tutte le operazioni di una banca a prescindere dal rischio. Non tutte le circa 25 banche svizzere che offrono finanziamenti all’esportazione coperti dalla SERV sono vincolate dall’indice di leva finanziaria in termini di fondi propri necessari. Tuttavia, secondo le informazioni di cui dispone la SERV, l’indice di leva finanziaria potrebbe essere rilevante nella determinazione del prezzo dei crediti all’esportazione coperti dalla SERV per le banche che offrono tali crediti. A condizione che i) i costi di capitale per le banche dell’UE siano inferiori a causa di una quota minore di fondi propri minimi per l’indice di leva finanziaria e ii) i risparmi così conseguiti siano assegnati specificamente a singole posizioni creditizie e trasferiti alle imprese, l’esclusione in vigore nell’UE sin dal 2020 potrebbe avere ridotto i costi di finanziamento dei crediti assicurati per le imprese nell’UE, mentre sono rimasti invariati in Svizzera.
5.3 Diritto comparato
Output floor
Mentre la Svizzera intende introdurre gradualmente l’output floor conformemente allo standard minimo di Basilea (art. 148o), Canada241, Australia242 e Hong Kong243 prevedono di anticipare o abbreviare i termini transitori per l’introduzione integrale dell’output floor del
72,5 per cento. A livello di contenuto, queste giurisdizioni lo attuano secondo lo standard.
A differenza della Svizzera (art. 45a), nell’Unione europea l’output floor si applicherà soltanto al livello più elevato di consolidamento in conformità con la proposta della Commissione244 (art. 92 del regolamento sui requisiti patrimoniali [Capital Requirements Regulation, CRR]). Il recepimento di Basilea III finale nell’UE sarà generalmente ritardato di due anni, pertanto l’introduzione graduale dell’output floor avverrà soltanto nel periodo 2025–2030. La Commissione europea propone inoltre una serie di modifiche, che limitano transitoriamente gli effetti dell’output floor (art. 465 CRR):
limitazione dell’effetto dell’output floor sino alla fine del 2029 al 25 per cento delle esigenze
antecedenti all’applicazione del floor (opzione nazionale conformemente allo standard minimo di Basilea);
ponderazione in funzione del rischio per i crediti alle imprese senza rating nel calcolo se-
condo l’approccio standard: 65 per cento invece del 100 per cento per le imprese senza rating la cui probabilità di inadempienza è stimata inferiore allo 0,5 per cento (sino alla fine del 2032);
ponderazione in funzione del rischio per i finanziamenti degli immobili d’abitazione nel
calcolo secondo l’approccio standard: 10 per cento invece del 20 per i finanziamenti degli immobili d’abitazione con un tasso di anticipo (LTV) fino al 55 per cento (sino alla fine del
241 Canada (2021)
242 Australia (2021)
243 Hong Kong (2020)
244 UE (2021)