Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
2032); 45 per cento invece del 75 per i finanziamenti degli immobili d’abitazione con un tasso di anticipo (LTV) compreso tra il 55 e l’80 per cento (sino alla fine del 2029, con un periodo transitorio per un incremento alla ponderazione integrale in funzione del rischio del 75 per cento sino alla fine del 2032). Questo trattamento è subordinato a condizioni tese a garantire che i crediti siano sufficientemente a basso rischio.
Indice di leva finanziaria
Analogamente all’attuazione in Svizzera (art. 40a), le autorità di vigilanza britanniche hanno deciso che i crediti con una garanzia contro i rischi dell’esportazione siano interamente aggiunti all’esposizione totale dell’indice di leva finanziaria (cfr. PS21/21245, pag. 24). La loro decisione è fondata sul fatto che considerare le garanzie contraddice il principio del leverage ratio, quindi non è conforme allo standard minimo di Basilea (sub-compliant). Anche Stati Uniti, Australia, Canada, Hong Kong e Singapore considerano tali crediti integralmente nell’esposizione totale.
L’UE prevede invece una norma derogatoria (art. 429bis par. 1 lett. f CRR II)246. Le banche europee possono dedurre dall’esposizione totale dell’indice di leva finanziaria la parte dell’esposizione creditizia coperta dalla garanzia contro i rischi dell’esportazione a condizione che il garante sia un offerente riconosciuto di protezioni del credito di tipo personale (incluse le agenzie di assicurazione all’esportazione o i governi centrali) e alla parte garantita della posizione si applichi un fattore di ponderazione del rischio dello 0 per cento. Questa norma è in vigore dal giugno 2021 e non è sostanzialmente correlata all’attuazione di Basilea III finale. Regno Unito, Canada, Australia e Stati Uniti hanno agenzie di credito all’esportazione che, a differenza della SERV e delle omologhe agenzie in alcuni Paesi dell’UE, possono erogare crediti direttamente.
L’UE prevede anche l’opzione di escludere provvisoriamente le esposizioni verso la banca centrale dall’esposizione complessiva del coefficiente massimo di leva finanziaria (art. 429bis par. 1 lett. n CRR II) in conformità con lo standard minimo di Basilea. Nel periodo dell’esenzione si applicano esigenze minime più elevate alle banche in questione, che compensano l’esclusione delle esposizioni verso la banca centrale in modo specifico per la banca. La normativa è in vigore dal giugno 2021, quando la BCE si è avvalsa dell'opzione e ha concesso alle banche soggette alla vigilanza nell’Eurozona la possibilità di escludere le esposizioni verso la banca centrale247. Questa opzione è scaduta alla fine di marzo del 2022248.
Il Regno Unito aveva introdotto una norma concernente l’esclusione delle esposizioni verso la banca centrale già nel 2017. Da allora le banche del Regno Unito possono escludere determinate esposizioni verso la banca centrale dall’esposizione totale. Per compensare questa esclusione, il requisito minimo è stato innalzato dal 3 al 3,25 per cento. A differenza dell’UE, il Regno Unito non ha quindi scelto un meccanismo di compensazione specifico della banca, bensì un aumento del requisito a livello di tutto il settore249. La norma derogatoria è tuttora in vigore.
245 «PS21/21 The UK leverage ratio framework», dell’8 ottobre 2021, www.bankofengland.co.uk > Prudential regulation publications.
246 Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE)
247 La BCE aveva già consentito prima alle banche di escludere le riserve detenute presso le banche centrali dall’esposizione totale per fare fronte alla pandemia di coronavirus, tuttavia senza la corrispondente compensazione (cfr. comunicato stampa della BCE del 17 settembre 2020 «ECB allows temporary relief in banks’ leverage ratio after declaring exceptional circumstances due to pandemic», www.bankingsupervision.europa.eu > Media & Publication > Press releases.
248 Cfr. comunicato stampa della BCE del 10 febbraio 2022 «ECB will not extend capital and leverage relief for banks», www.bankingsupervision.europa.eu > Media & Publication > Press releases.
249 Cfr. Policy Statement della BoE dell’ottobre 2017 «PS21/17 UK leverage ratio: treatment of claims on central banks», www.bankofengland.co.uk> Prudential regulation publications.