Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

Le regolamentazioni adottate dall’Australia e dal Canada contemplano la possibilità di un’esclusione delle esposizioni verso la banca centrale, ma in termini di contenuto non vanno oltre Basilea III finale. A differenza dell’UE e del Regno Unito, manca dunque l’implementazione concreta di questa norma derogatoria. Stati Uniti, Hong Kong e Singapore non prevedono per ora alcuna opzione in merito all’esclusione temporanea delle esposizioni verso la banca centrale.

5.4 Commento ai singoli articoli

5.4.1 AP-OFoP Articolo 40 Deduzioni in base al limite 3 della franchigia

Capoverso 2

La ponderazione in funzione del rischio degli importi inferiori al limite 3 della franchigia viene precisata rimandando alle corrispondenti posizioni e inserita nell’elenco di cui all’allegato 3, dove mancava.

Articolo 40a Definizioni

La definizione di «leverage ratio» è trasposta dall’articolo 46. Nell’ordinanza riveduta, le modalità di calcolo dell’indice di leva finanziaria sono definite da un rimando statico anziché dinamico alla versione determinante dello standard minimo di Basilea riportata nell’allegato 1. L’esposizione totale dell’indice di leva finanziaria è calcolata secondo le prescrizioni dello standard minimo di Basilea.

Articolo 41 Composizione

Capoverso 2

La riserva per le banche di rilevanza sistemica dell’articolo 43 si applica sostanzialmente a tutti i fondi propri necessari, di conseguenza è trasposta dall’articolo 43 nell’articolo 41.

Articolo 42 Fondi propri minimi

Capoverso 1 lettera a

Le esigenze non ponderate in funzione del rischio (rapporto tra i fondi propri di base e l’esposizione totale) sono trasposte dall’articolo 46.

Capoverso 1 lettera b

Le esigenze ponderate in funzione del rischio per i fondi propri minimi rimangono nell’articolo 42 capoverso 1.

Capoversi 2 e 3

I due capoversi corrispondono al vigente articolo 42 capoversi 3 e 4. Dal momento che nel capoverso 1 sono inserite le esigenze non ponderate in funzione del rischio, nell’ordinanza riveduta i capoversi 2 e 3 vi fanno riferimento.

Articolo 42a Insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio

Dal momento che la composizione degli RWA è rilevante non solo nell’ambito dei fondi propri minimi, ma anche in quello degli altri requisiti di capitale, viene qui mantenuta nella sostanza la disposizione del capoverso 2 dell’articolo 42. Il rimando alle posizioni ponderate risultanti da transazioni non regolate nella lettera a e le lettere e ed f dell’ordinanza in vigore sono ora