Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 18 pagine
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Procedura di consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza
dei fondi». Nel settore finanziario infatti non è consueto esporre i rendimenti lordi prima dell’applicazione degli emolumenti dei fondi. In questo modo, poi, diventerebbe di fatto impossibile per gli stipulanti fare un confronto tra diversi prodotti di assicurazione sulla vita qualificata. L’ASA e Groupe Mutuel chiedono anche di calcolare in modo diverso il rendimento netto di un’assicurazione sulla vita qualificata. L’ASA, la FSAGA e Groupe Mutuel sostengono infine l’introduzione di un periodo transitorio di un anno in relazione agli articoli 129a e 129b AP-OS. In questo modo tali disposizioni potrebbero entrare in vigore contemporaneamente alla nuova regolamentazione delle assicurazioni sulla vita qualificate (art. 90a cpv. 1 LSA in combinato disposto con art. 39a–39k LSA).
3.2.11.3 Foglio informativo di base nell’assicurazione sulla vita qualificata (art. 129d–129l e
allegato 5 AP-OS)
L’ASA e Groupe Mutuel propongono di stralciare senza sostituzione l’articolo 129d capoverso 3 AP-OS, secondo cui il foglio informativo di base deve essere messo a disposizione degli stipulanti in modo tale da lasciare loro tempo sufficiente per comprendere le informazioni ivi contenute in vista della conclusione del contratto o della fornitura delle prestazioni assicurative. Tale precisazione comporterebbe a loro avviso un’incertezza giuridica e non sarebbe necessaria, alla luce segnatamente della recente introduzione del diritto di revoca per i contratti di assicurazione previsto dall’articolo 2a della legge del 2 aprile 19089 sul contratto d’assicurazione (LCA). Inoltre, non vi sarebbe alcun obbligo corrispondente per i fornitori di servizi finanziari soggetti alla LSerFi. Ritengono invece necessario che gli offerenti di assicurazioni sulla vita qualificate mettano a disposizione il foglio informativo di base per tutto il tempo in cui viene offerta la corrispondente assicurazione sulla vita qualificata. Neanche l’ASA intravede la necessità di introdurre una norma di delega alla FINMA in base alla quale potrebbe emanare disposizioni di esecuzione, in particolare per agevolare la comprensione del foglio informativo di base (art. 129e cpv. 3 AP-OS).
L’ASA e Groupe Mutuel presentano diverse osservazioni sull’ampiezza, la lingua e la presentazione grafica del foglio informativo di base di cui all’allegato 5 AP-OS. Oltre a modifiche redazionali propongono per esempio di stralciare i numeri 1.2–1.4 nonché la seconda metà del periodo nel numero 4.3.1, senza sostituirli. Inoltre, così come per gli articoli 129a e 129b AP-OS, chiedono di sostituire anche nel foglio informativo di base il termine «costi del rischio» con «premi del rischio» e di rinunciare in generale a indicare i costi del rischio in importi in franchi.
3.2.11.4 Verifica dell’appropriatezza nell’assicurazione sulla vita qualificata (art. 129m AP-
OS)
L’ASA e Groupe Mutuel propongono di stralciare senza sostituzione la precisazione all’articolo 129m capoverso 1 AP-OS circa il contenuto della verifica dell’appropriatezza. Questa disposizione introdurrebbe una verifica «fattuale» dell’adeguatezza che, in considerazione del principio di «level playing field», andrebbe oltre la misura stabilita dalla LSerFi. Al contrario della base legale presente nell’articolo 11 LSerFi che prevede la verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza dei servizi finanziari, la disposizione dell’articolo 39j LSA non sarebbe sufficiente per tale verifica. Inoltre, le imprese di assicurazione sarebbero in questo modo di fatto soggette a regolamentazioni più rigide rispetto ai fornitori di servizi finanziari secondo la LSerFi.
3.2.12 Assicurazione malattie e contro gli infortuni (art. 155–160a AP-OS)
3.2.12.1 Restituzione di riserve di senescenza (art. 155 AP-OS)
L’ASA e curafutura si dichiarano favorevoli alla normativa proposta, che alla chiusura dei portafogli consentirebbe alle imprese di assicurazione di restituire le riserve (se presenti), rendendo così in ogni caso più interessante il diritto di passaggio per gli stipulanti. Entrambe le associazioni reputano tuttavia che vi sia una contraddizione con l’articolo 54 capoverso 4 AP-
9 RS 221.229.1
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