Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 18 pagine

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Procedura di consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza

3.2.6 Patrimonio vincolato (art. 70–95 AP-OS)

Dal punto di vista di ASA, economiesuisse e Zurich, le disposizioni sul patrimonio vincolato dovrebbero essere modificate in modo che la FINMA possa stabilire valori computabili più bassi per singoli immobilizzi solo in casi motivati.

3.2.6.1 Limitazioni (art. 83 AP-OS)

Per quanto riguarda la limitazione degli investimenti attribuiti al patrimonio vincolato (art. 83 cpv. 3 AP-OS), secondo l’ASA, AXA e Groupe Mutuel sarebbe opportuno modificare i valori computabili degli investimenti immobiliari, concedendo così maggiore flessibilità alle società assicurative in merito all’allocazione in attività illiquide.

3.2.6.2 Decisione concernente la valutazione (art. 95 OS)

L’ASA, economiesuisse, Groupe Mutuel e Zurich chiedono una precisazione dell’articolo 95 capoverso 2 OS attualmente in vigore: laddove la FINMA, nell’ambito del patrimonio vincolato, stabilisca valori computabili più bassi ai fini della protezione degli assicurati, dovrebbe poterlo fare solo «in casi motivati».

3.2.7 Gestione dei rischi (art. 96–98a AP-OS)

3.2.7.1 Scopo e contenuto (art. 96 OS)

L’ASA e Groupe Mutuel auspicano lo stralcio dell’articolo 95 capoverso 2 lettera e OS attualmente in vigore, poiché ritengono che non sia comprensibile la distinzione all’interno del capoverso con la nuova lettera d.

3.2.7.2 Autovalutazione della situazione di rischio e del fabbisogno in capitale (art. 96a

AP-OS)

L’ASA e Groupe Mutuel auspicano lo stralcio del numero 1 dell’articolo 96a capoverso 1 lettera c AP-OS, poiché ritengono che si debba garantire un sistema di controllo interno efficace e adeguato all’attività già in virtù della circolare FINMA del 2017 «Corporate governance – assicuratori», indipendentemente dal requisito stabilito al capoverso 3 secondo cui l’autovalutazione deve essere eseguita sulla base di diversi scenari.

3.2.7.3 Rischi operativi (art. 98 AP-OS)

L’ASA considera inadeguato concentrarsi su scenari avversi. L’associazione suggerisce pertanto di stralciare l’articolo 98 capoverso 1 AP-OS e di sostituirlo con una formulazione da lei proposta. Consiglia inoltre di semplificare la formulazione del capoverso 4.

3.2.8 Piani di stabilizzazione (art. 98b–111b AP-OS)

3.2.8.1 Titoli e strumenti finanziari derivati (art. 110 AP-OS)

L’ASA e Groupe Mutuel suggeriscono di spostare il nuovo capoverso 2 dell’articolo 110 AP-OS nel capitolo 2 e di adeguarlo in modo da non ampliare gli obblighi sulla valutazione dei fondi a investitore unico rispetto al quadro normativo attualmente in vigore.

3.2.9 Imprese di assicurazione che assicurano stipulanti professionisti (art. 111c AP-OS)

3.2.9.1 Gestione professionale dei rischi (art. 111c AP-OS)

La FPC e la FRC si dichiarano espressamente favorevoli alla definizione della gestione professionale dei rischi. Fanno però notare che, in particolare nel contesto delle assicurazioni individuali non aziendali integrate in contratti collettivi per l’assicurazione malattia complementare, potrebbero crearsi occasioni per aggirare la sorveglianza e chiedono pertanto una norma a tutela delle persone fisiche assicurate.

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