Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 18 pagine

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Procedura di consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza

3.2.10 Società veicolo di assicurazione (art. 111d–111u AP-OS)

3.2.10.1 Applicabilità delle disposizioni concernenti le imprese di assicurazione (art. 111d

AP-OS)

L’ASA propone degli adattamenti linguistici all’articolo 111d capoverso 2, poiché considera fuorviante la formulazione proposta nell’avamprogetto.

3.2.11 Assicurazione sulla vita (art. 120–135 AP-OS)

3.2.11.1 Basi determinate dal mercato dei capitali per la tariffazione al di fuori della

previdenza professionale (art. 121 AP-OS)

La VA ritiene che, alla luce delle curve di rendimento nominali in aumento all’estero e della curva del tasso di riferimento del franco svizzero, che al contrario sembrerebbe reagire con molto ritardo, il nuovo meccanismo di tariffazione non sia abbastanza sviluppato e pregiudichi la varietà dell’offerta sul mercato svizzero.

3.2.11.2 Informazioni specifiche per i prodotti nell’assicurazione sulla vita non qualificata

(art. 129a AP-OS) e informazioni nell’assicurazione sulla vita qualificata:

informazioni specifiche per i prodotti (art. 129b AP-OS)

L’UDC è contraria agli obblighi di informazione sull’assicurazione sulla vita poiché non apporterebbero alcun valore aggiunto per la clientela e aumenterebbero i costi di regolamentazione per gli assicuratori. Economiesuisse si dichiara favorevole a una semplificazione delle disposizioni sulle informazioni specifiche per i prodotti.

La FPC e la FRC, invece, chiedono un fondamentale divieto per le assicurazioni sulla vita qualificate. In caso contrario, si dovrebbero attuare, in particolare, le disposizioni concernenti le informazioni sul rendimento lordo (art. 129b cpv. 2 lett. f n. 1 AP-OS) e sulla verifica dell’appropriatezza (art. 129m AP-OS) così come proposte nel progetto posto in consultazione. Suggeriscono inoltre che il cosiddetto «scenario negativo» (art. 129b cpv. 2 lett. c AP-OS) riporti un rendimento «nettamente» inferiore a un investimento esente da rischi e che la rappresentazione dell’evoluzione dei valori nei mercati di investimento rilevanti per il prodotto assicurativo contempli almeno gli ultimi 20 anni. Ritengono poi che non debba essere prevista la possibilità di redigere i fogli informativi di base in lingua inglese, e che vada quindi stralciato l’articolo 129f capoverso 1 lettera b AP-OS.

Groupe Mutuel è del parare che siano necessarie alcune semplificazioni in relazione agli obblighi di informazione specifici per i prodotti di assicurazione sulla vita, facendo riferimento sia alle assicurazioni sulla vita non qualificate (art. 129a AP-OS) che a quelle qualificate (art. 129b AP-OS). L’ASA e Groupe Mutuel esprimono diverse istanze sostenute anche da Zurich: oltre a una serie di modifiche redazionali propongono per esempio di inserire un nuovo titolo dopo l’articolo 129 OS, ai fini di una più chiara delimitazione rispetto alla legge federale del 25 giugno 19828 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. In merito alla pubblicazione dei costi, l’associazione propone inoltre l’utilizzo del termine «premi del rischio» al posto di «costi del rischio», sia nell’assicurazione sulla vita qualificata (cfr. art. 129b AP-OS) che in quella non qualificata (cfr. art. 129a AP-OS). Ritiene poi che tali «premi del rischio» in genere non debbano essere espressi in importi in franchi, ma come parte integrante della riduzione del rendimento. A proposito delle assicurazioni sulla vita qualificate, l’ASA, Groupe Mutuel e SAV auspicano che venga omesso il requisito in base al quale nello scenario negativo i rendimenti esposti devono essere inferiori all’investimento esente da rischi. A loro avviso tale condizione sfavorirebbe infatti il settore assicurativo rispetto ai fornitori di servizi finanziari secondo la legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (LSerFi). Inoltre il rendimento lordo, che viene supposto nel calcolo del pagamento alla scadenza, dovrebbe essere il rendimento degli elementi patrimoniali sottostanti al processo di risparmio prima della deduzione dei «costi di assicurazione» e non «prima di qualsiasi deduzione, tra cui gli emolumenti

8 RS 831.40

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