Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 44 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 14Fedlex · Rapporto sui risultati

Pacchetto di ordinanze nel settore ambientale, primavera 2022 Rapporto sui risultati (OPSR)

3 Rapporto sui risultati della consultazione concernente l’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR)

3.1 Situazione iniziale

Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova ordinanza sui rifiuti (ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti; OPSR; RS 814.600), che ha sostituito l’ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) del 1990. Nei contenuti concreti l’OPSR rappresenta un passo innovativo e coraggioso: da un lato mantiene e ottimizza ulteriormente procedure affermate, ma nel contempo introduce anche disposizioni nuove e lungimiranti, ponendo in tal modo le basi per una Svizzera votata all’economia circolare. L’orientamento strategico alla base dell’ordinanza consiste nel considerare i rifiuti come una fonte di materie prime e quindi come parte di un ciclo di materiali di elevata qualità. Al tempo stesso occorre tuttavia escludere le sostanze nocive e distruggerle nella misura del possibile.

L’esecuzione di questa nuova ordinanza solleva però anche domande e pone le autorità dinnanzi a diverse sfide. A supporto, assieme ai Cantoni, alle associazioni di categoria dell’economia nonché ad altri uffici federali, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) elabora un aiuto all’esecuzione modulare. Nel corso dei lavori è emersa la necessità di apportare vari adeguamenti all’OPSR, riportati nella presente revisione.

Il progetto per la consultazione conteneva le seguenti proposte di modifica:

- si introducono misure di utilizzo a scopo energetico nei piani cantonali di gestione dei rifiuti (art. 4 cpv. 1 lett. f)

- si sostituisce il termine «tipi di rifiuti» nell’OPSR con «categorie di rifiuti» per evitare confusione con le «classificazioni» previste dall’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610) (art. 6 cpv. 1 lett. a e 2, art. 27 cpv. 1 lett. e). In tutto l’allegato 1 il termine «classe» è sostituito con «categoria»

- si integra il termine «tenore in sostanze estranee» nel divieto di mischiare (art. 9)

- si vieta il deposito di asfalto di demolizione (art. 52 cpv. 2 e 3, all. 5 n. 2.1 lett. e, g)

- si innalza all’80 per cento l’efficienza energetica netta (EEN) per gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) che vengono costruiti o la cui capacità viene potenziata (art. 31 lett. c)

- si modificano la percentuale di carbonio organico totale (COT) rilevante e la corrispondente procedura di misurazione (art. 32 cpv. 2 lett. e OPSR, all. 3 n. 2 e all. 5 diversi numeri)

- ceneri e polveri dei filtri derivanti dal trattamento termico di legna che secondo l’allegato 5 numero 31 capoverso 2 dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1) non è considerata legna da ardere possono essere depositate presso discariche di tipo D ed E (all. 5 n. 4.1 e 5.1) fino al 31 dicembre 2025 (art. 52a)

- si innalza il valore limite per il tenore di policlorodibenzodiossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) nei residui derivanti dal trattamento termico dei rifiuti da 1 a 3 mg/kg (all. 5 n. 3.3 e n. 4.2).

3.2 Pareri pervenuti

Nell’ambito della procedura di consultazione sono pervenuti in totale 73 pareri:

- 25 da parte di Cantoni (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU)

- due da associazioni e conferenze cantonali (CIC, CCA)

- quattro da partiti politici (PLR, pvl, UDC, PS)

- tre da associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna (ACS, UCS, ASIC)

- tre da associazioni economiche (economiesuisse, USAM, SGB)

14/44 054.10-00772/00002/00018/R454-1433