Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 44 pagine
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Pacchetto di ordinanze nel settore ambientale, primavera 2022 Rapporto sui risultati (OPSR)
Pareri parzialmente favorevoli
Il Cantone VD desidera che il termine «traitment thermique» sia sostituito da «valorisation thermique».
ACS, cemsuisse, IGEB e metal.suisse chiedono la modifica del capoverso 2: «I Cantoni collaborano tra loro per allestire il piano di gestione dei rifiuti, in particolare per gli ambiti di cui al capoverso 1 lettere c−f, definendo, se necessario, regioni di pianificazione che si estendono al di là dei propri confini territoriali.»
svu|asep e VFS avanzano la seguente proposta di integrazione:
1. All’articolo 4 lettera f:
La lettera f va integrata come segue: i Cantoni allestiscono un piano di gestione dei rifiuti per il proprio territorio. Il piano include in particolare: «f. le misure per utilizzare il contenuto di energia dei rifiuti derivante dal loro trattamento termico.» I Cantoni adempiono così all’obbligo di collaborazione ai sensi degli articoli 6 capoverso 4 e 7 della legge federale sulla pianificazione del territorio.
2. All’articolo 4 la nuova lettera:
g. Coordinamento con le pianificazioni energetiche: i Cantoni allineano il proprio piano di gestione dei rifiuti con le pianificazioni energetiche, in particolare sul teleriscaldamento, dei Cantoni vicini, delle regioni e dei Comuni.
Pareri non favorevoli
I Cantoni contrari LU, ZG e VS motivano il proprio rifiuto con il fatto che il piano cantonale di gestione dei rifiuti non dovrebbe contenere misure di utilizzo a scopo energetico, le quali dovrebbero essere incluse nel piano direttore.
Secondo VSMR, l’articolo 31 lettera c OPSR disciplina già a sufficienza lo sfruttamento dell’energia; l’inclusione nel piano cantonale di gestione dei rifiuti rappresenterebbe un’ingerenza statale non richiesta.
asr è dell’opinione che l’articolo favorirebbe il «pensiero a compartimenti stagni» dei Cantoni e ostacolerebbe una soluzione sovraregionale.
3.3.2.2 Sostituzione dei termini «tipi di rifiuti» e «classe» con «categoria» (art. 6 cpv. 1 lett. a e 2, art. 27 cpv. 1 lett. e, all. 1)
La modifica viene accettata con poche eccezioni o non commentata. Il Cantone JU non riconosce alcun miglioramento nella modifica, mentre VSMR chiede un chiarimento generale sul termine.
3.3.2.3 Integrazione del termine «tenore in sostanze estranee» nel divieto di mischiare (art. 9)
La maggioranza dei pareri è favorevole alla proposta (43 pareri: ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, GE, JU, CCA, pvl, ACS, UCS, ASIC, economiesuisse, SGB, PUSCH, Suva, Swissmem, INOBAT, Greenpeace, VASSO, asr, SAIDEF, IWB, IIRU Linth, ASIR, EWB).
18 partecipanti si sono astenuti (NW, PLR, UDC, PS, USAM, InfraWatt, ComNBC, svu|asep, APF, FER, SSIC, cemsuisse, COMCO, VFS, IGEB, swisspower, Renergia Zentralschweiz, metal.suisse).
Tra i 73 pareri complessivi pervenuti, cinque respingono la modifica del presente articolo (NE, ELS, SVUT, HeNW, Trenn). Altri sei partecipanti sono in parte favorevoli (ASIC, VSMR, SATOM, ZAR, ZVHo, Limeco).
16/44 054.10-00772/00002/00018/R454-1433