Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 44 pagine
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Pacchetto di ordinanze nel settore ambientale, primavera 2022 Rapporto sui risultati (OPSR)
Pareri parzialmente favorevoli
ASIC giudica ragionevole la modifica in linea di massima e fa notare che dovrebbe rimanere possibile mischiare ulteriori materie prime con prodotti del processo di riciclaggio per la realizzazione di determinate caratteristiche richieste (da norme edilizie/immobili).
VSMR è del parere che il termine di carattere generico «tenore in sostanze estranee» debba essere sempre definito in base al tipo di materiale da riciclare e al processo di riciclaggio stesso. L’integrazione di «tenore in sostanze estranee» potrebbe essere approvata se in sede di esecuzione venisse definita la «rilevanza delle sostanze estranee in materia di trattamento dei rifiuti» a livello nazionale, d’intesa con i settori specialistici interessati.
SATOM ritiene necessario provvedere affinché gli impianti di estrazione delle sostanze estranee siano abbastanza efficienti da assicurare la conformità delle misurazioni effettuate con tali impianti. Il riferimento non dovrebbe essere il materiale coinvolto nel processo, bensì il materiale rilasciato dall’impianto di estrazione.
ZAR, ZVHo e Limeco auspicano congiuntamente che l’articolo venga complessivamente rielaborato in considerazione dell’economia circolare. La modifica proposta sarebbe opportuna, ma non sufficiente. Fanno notare che un divieto categorico di mischiare non porta necessariamente il massimo vantaggio in termini ecologici. In futuro, con la scarsità di risorse e la riduzione del volume delle discariche, bisognerà perseguire approcci globali impedendo un dumping ecologico.
Pareri non favorevoli
Il Cantone NE obietta che il divieto di mischiare limiterebbe eccessivamente le possibilità di riciclaggio, in particolare nella miscelazione di rifiuti minerali di rivestimenti stradali con sostanze minerali non bituminose. Finché i materiali riciclati vengono posizionati in uno strato rinforzato, dovrebbero poter contenere una percentuale sostanziale di materiali bituminosi.
ELS, SVUT e HeNW esprimono congiuntamente il timore che l’integrazione lasci spazio a un’interpretazione molto ampia dall’esito incerto. Chiedono pertanto di assicurare per il settore dell’energia da legno che i rifiuti (cenere di legno) degli impianti di trattamento termico del legno possano essere considerati un’unità aziendale. La mescola di queste diverse frazioni di cenere non dovrebbe affatto essere inquadrata come miscelazione ai sensi dell’articolo 9 OPSR. Avanzano quindi la richiesta di escludere dal divieto di mischiare le ceneri e polveri dei filtri derivanti dal trattamento termico di legna per cui viene impiegato un mix di combustibili.
Trenn auspica che l’articolo non sia modificato con la motivazione che i rifiuti con diversa composizione chimica non andrebbero mai mischiati.
3.3.2.4 Divieto di deposito di asfalto di demolizione (art. 52 cpv. 2 e 3, all. 5 n. 2.1 lett. e, g)
L’insieme dei commenti ricevuti riguarda l’articolo 52 capoversi 2 e 3. Le modifiche proposte per l’allegato 5 numero 2.1 lettere e e g non sono state oggetto di opposizione o osservazioni.
La proposta di modifica dell’articolo 52 capoversi 2 e 3 è approvata da 22 dei 73 partecipanti. 26 hanno dato il loro accordo parziale. Tra questi 26 partecipanti, cinque (UR, NE, CIC, HEV, FSKB) accettano la proposta ma fanno un commento negativo di principio, 17 (ZH, ZG, BS, SH, AR, SG, AG, TG, TI, VS, GE, JU, PLR, PS, ACS, UCS, ASIC) considerano troppo lunga la scadenza proposta e tre (ZAR, ZVHo, Limeco) affermano in conclusione di non essere in grado di pronunciarsi a causa della loro mancanza di conoscenza dell’argomento. Dieci partecipanti respingono la proposta a causa della scadenza troppo lunga (BE, LU, OW, FR, CCA, pvl, PUSH, Greenpeace, asr, EWB) e 15 non si sono espressi su questo punto della revisione (NW, UDC, usam, Infrawatt, KomABC, svu|asep, cemsuisse VSMR, WEKO, AST, SAIDEF, IGEB, swisspower, Renergia Zentralschweiz, metal.suisse).
Il principio di un divieto generalizzato del deposito di rifiuti bituminosi nelle discariche di tipo B è accettato da tutti i partecipanti.
17/44 054.10-00772/00002/00018/R454-1433