Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 70Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
L’importo dell’aliquota di contributo per i costi per il marketing deve essere proporzionale alla costruzione o all’impianto realizzato. Pertanto non può superare il 5 per cento dei costi computabili del progetto. Questa disposizione è ripresa nelle istruzioni relative alla nuova OMSt.
[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]
Articolo 35
L'articolo definisce i principi per il calcolo dell’aiuto finanziario (contributo federale). Le aliquote e le ulteriori disposizioni relative ai provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5.
I contributi per i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili possono essere concessi nel caso di edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo e di edifici alpestri e non richiedono alcuna controprestazione cantonale. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.
Le aliquote e i provvedimenti di cui all'allegato 5 restano invariati, ad eccezione delle differenze menzionate di seguito rispetto all’attuale norma della OIMSC. I crediti di investimento per suini e pollame possono essere concessi soltanto per edifici rurali particolarmente rispettosi degli animali. Le aliquote di contributo per la lavorazione lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti regionali sono uguali per i provvedimenti individuali e per quelli collettivi. Invece di definire un'aliquota di contributo per tutte le zone (attualmente 22 %) si applicano le stesse aliquote secondo le zone come per i provvedimenti del genio rurale e per i PSR (armonizzazione).
L'UFAG è competente per l’adeguamento delle aliquote. Ciò può rendersi necessario, ad esempio, se i costi di costruzione dovessero aumentare considerevolmente o se le esperienze maturate mostrassero che le aliquote forfettarie sono troppo elevate o troppo basse. Già ora l’UFAG aveva la facoltà di modificare la OIMSC.
[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]
Articolo 36
Per i provvedimenti individuali nelle aziende di produzione i contributi sono ridotti se è superata la sostanza imponibile tassata. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.
[Base legale: art. 93 cpv. 4 LAgr]
Articolo 37
L'articolo definisce i principi per il calcolo dell’aiuto finanziario (credito di investimento). Le aliquote e le ulteriori disposizioni relative ai provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5.
Laddove vi è un sostegno forfettario, l'importo dei crediti di investimento equivale al 50 per cento dei costi computabili. Ciò corrisponde alla disposizione attuale.
Come già stabilito nell’OIMSC, l'UFAG può adeguare le aliquote alle nuove condizioni quadro. Ciò può rendersi necessario, ad esempio, se i costi di costruzione dovessero aumentare considerevolmente o se le esperienze maturare mostrassero che le aliquote sono troppo elevate o troppo basse rispetto ai costi di investimento e agli obiettivi agricoli.
[Base legale: art. 105 cpv. 3 e 106 cpv. 3 LAgr]
Articolo 38
Esistono due tipi di progetti di sviluppo regionale: