Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
L’UFAG sviluppa e mette a disposizione strumenti di aiuto corrispondenti. La valutazione spetta all'organo d'esecuzione cantonale, mentre l'elaborazione dei documenti necessari è compito del richiedente. Pertanto i mezzi ausiliari messi a disposizione devono essere semplici, adatti all'uso pratico e chiari. I richiedenti devono poterli elaborare con software comunemente disponibili sul mercato e senza un collegamento permanente a Internet
[Base legale: art. 89 cpv. 1 lett. d e 93 cpv. 4 LAgr]
Articolo 31
È stabilito che dopo l’investimento il beneficiario deve adempiere le condizioni in materia di protezione delle acque e degli animali. L'adempimento delle disposizioni concernenti la PER è valutato nel quadro dei controlli dei pagamenti diretti e soggetto a sanzioni in caso di errori. Continua a non essere richiesta la restituzione degli aiuti finanziari per i miglioramenti strutturali se altre disposizioni, diverse da quelle menzionate in relazione alla PER, non sono pienamente adempiute.
[Base legale: art. 89 cpv. 1 lett. c e 177 LAgr]
Articolo 32
Oltre all’adempimento della protezione delle acque e degli animali e per promuovere le aziende che coltivano il suolo in modo adeguato al luogo, il calcolo degli aiuti finanziari per la costruzione di edifici di economia rurale per la detenzione di animali da reddito agricoli deve soddisfare le seguenti condizioni cumulative:
- si considerano solo le poste per animali che coprono il necessario fabbisogno delle piante in azoto e fosforo;
- si considerano solo le superfici agricole utili ubicate a una distanza di percorso inferiore a 15 km dal centro aziendale.
Sulla scorta di un bilancio delle sostanze nutritive occorre dimostrare che non sono utilizzati azoto e fosforo in eccesso.
Se viene costruito un edificio di economia rurale per una comunità, questa deve essere riconosciuta dal servizio cantonale competente, deve presentare dimensioni di almeno 1 USM (art. 4 cpv. 1) e deve disporre di un contratto di collaborazione per un determinato periodo. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.
[Base legale: art. 93 cpv. 4 e 177 LAgr]
Articolo 33
Com’è il caso nella vigente ordinanza sui miglioramenti strutturali, in questo articolo è definito cosa si intende per piccola azienda artigianale. Sono descritte anche le condizioni cumulative che devono essere adempiute oltre alle disposizioni generali di cui al capitolo 1 nonché degli articoli 29 e 30.
[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]
Articolo 34
L'articolo stabilisce i costi suppletivi computabili oltre a quelli di cui all’articolo 10 nell’ambito delle costruzioni agricole, con lo scopo di armonizzarli con i costi computabili dei progetti di sviluppo regionale (cfr. art. 40).