Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 71Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura

a. progetti comprendenti più catene del valore e altri settori, come ad esempio il turismo o l'artigianato;

b. progetti comprendenti in particolare la creazione di valore aggiunto all'interno di un settore. Ciò corrisponde alla definizione attuale.

[Base legale: art. 93 cpv. 1 lett. c, cpv. 4, 105 cpv. 1 e art. 177 LAgr]

Articolo 39

L'articolo elenca le condizioni che devono essere adempiute per riconoscere il progetto come PSR. Con queste condizioni s’intende evitare un effetto trainante che potrebbe insorgere visto che il livello di sostegno per i progetti di sviluppo regionale è più alto rispetto a quello dei provvedimenti nell'ambito delle costruzioni rurali.

[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]

Articolo 40

L'articolo stabilisce i costi che possono essere computati nel caso di progetti di sviluppo regionale in aggiunta ai costi menzionati nell'articolo 7. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.

L’importo dei costi computabili è stabilito d’intesa con i Cantoni in una convenzione secondo l’articolo 54, tenendo conto dell’interesse dell’agricoltura regionale e del valore aggiunto per l’economia. [Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]

Articolo 41

L'articolo definisce le aliquote di contributo per tutti i provvedimenti realizzati nel quadro di un progetto di sviluppo regionale. Se un sottoprogetto, che potrebbe essere realizzato anche al di fuori di un progetto di sviluppo regionale, venisse eseguito nel quadro di un progetto di sviluppo regionale, a seconda del tipo di progetto l'aliquota di contributo è aumentata del 10 o del 20 per cento. L'aumento si riferisce alle aliquote di contributo applicate ai progetti al di fuori di un PSR. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.

[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]

Articolo 42

L'importo dei crediti di investimento è determinato per ciascun sottoprogetto sulla base delle descrizioni di cui ai capitoli 2 e 3. I crediti di investimento possono essere concessi sotto forma di crediti di costruzione. In questo modo già all'inizio dei lavori sono disponibili mezzi finanziari nell’attesa che nel corso dei lavori di costruzione vengano versati i contributi federali e cantonali. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.

[Base legale: art. 105 cpv. 3 LAgr]

Articolo 43

Sono elencati i provvedimenti individuali che non sono principalmente progetti edilizi.

I beneficiari degli aiuti finanziari devono adempiere le condizioni di cui all’articolo 3.

I gestori attivi a titolo principale in un'azienda dedita alla pesca o alla piscicoltura possono richiedere un unico aiuto iniziale. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.