Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 72Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura

Le aziende d'estivazione come provvedimento collettivo possono beneficiare anche di provvedimenti individuali tesi a promuovere una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali. Rispetto alla disposizione attualmente in vigore non è cambiato nulla.

Le costruzioni e gli impianti per la promozione di una produzione particolarmente rispettosa dell’ambiente e degli animali sono sostenuti esclusivamente con provvedimenti per miglioramenti strutturali. Rimane possibile il sostegno con pagamenti diretti al fine di ottimizzare e velocizzare il raggiungimento degli obiettivi ambientali. In questo caso sono versati annualmente pagamenti diretti soltanto per la gestione delle superfici (indennità per costi suppletivi o rese minori).

L’impianto di alberi e arbusti è sostenuto a condizione che per l’impianto sia necessaria un’autorizzazione edilizia di cui all’articolo 34 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1).

[Base legale: art. 3 cpv. 2 e 3, art. 87 cpv. 1 lett. d, 105 cpv. 1 lett. a, 106 cpv. 1 lett. a, cpv. 2 lett. a e b LAgr]

Articolo 44

Sono elencati i provvedimenti collettivi che non sono di natura edile.

[Base legale: art. 93 cpv. 1 lett. e e 107 cpv. 1 lett. b e c LAgr]

Articolo 45

Sia per i provvedimenti individuali di cui all'articolo 41 che per i provvedimenti collettivi di cui all'articolo 42 devono essere soddisfatti i requisiti personali di cui all'articolo 27.

[Base legale: (art. 93 cpv. 4, 106 cpv. 5, 107 cpv. 3 e art. 177 LAgr)

Articolo 46

Sia per i provvedimenti individuali di cui all'articolo 41 che per i provvedimenti collettivi di cui all'articolo 42 deve essere adempiuta la disposizione concernente la verifica dell'onere sopportabile di cui all'articolo 25. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.

Nel caso delle iniziative collettive dei produttori tese a ridurre i costi di produzione non occorre una verifica dell'onere sopportabile. Si tratta soltanto di costi di consulenza.

[Base legale: (art. 93 cpv. 4, 106 cpv. 5, 107 cpv. 3 e art. 177 LAgr)

Articolo 47

L'articolo stabilisce i costi che danno diritto agli aiuti finanziari. Generalmente i costi salariali di cui alla lettera a sono presi in considerazione per i provvedimenti menzionati nell'articolo 44 lettera b (costituzione di organizzazioni di solidarietà attive nell’agricoltura e nell’ortoflorovivaismo). I costi citati in questo articolo sono computabili e sono armonizzati con i costi computabili dei PSR.

L’importo dell’aliquota di contributo dei costi per il marketing non può essere maggiore del 5 per cento dei costi computabili per il progetto. La disposizione è ripresa nelle istruzioni relative alla nuova OMSt. [Base legale: (art. 93 cpv. 4, 106 cpv. 5, 107 cpv. 3 e art. 177 LAgr)

Articolo 48

L'articolo definisce i principi per il calcolo dell'aiuto finanziario (contributo federale). Le aliquote e ulteriori disposizioni relative ai provvedimenti sono stabilite nell'allegato 7.