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Consultazione 2021/16: Nuova ordinanza sulla diagnostica in vitro e modifica dell'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche dei dispositivi medici · 50 pagine
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Sezione 2: Classificazione, etichettatura e identificazione del dispositivo
Art. 14 Classificazione
1I dispositivi sono suddivisi nelle classi A, B, C e D in funzione della loro destinazione d’uso e dei rischi che essa comporta. Per la classificazione è determinante l’allegato VIII UE-IVDR20.
2La procedura per la risoluzione di controversie tra il fabbricante e un organismo designato riguardanti la classificazione di un dispositivo è retta dall’articolo 47 paragrafo 2 UE-IVDR.
Art. 15 Informazione sul dispositivo
1L’informazione sul dispositivo comprende l’etichettatura e le istruzioni per l’uso. È retta dall’allegato I capo III UE-IVDR21.
2L’informazione sul dispositivo deve essere redatta nelle tre lingue ufficiali. La formulazione linguistica può essere sostituita da simboli definiti in norme tecniche.
3L’informazione sul dispositivo può limitarsi a meno di tre lingue ufficiali o può essere redatta solo in inglese purché:
a. il dispositivo sia dispensato esclusivamente a specialisti o si tratti di un dispositivo fabbricato e utilizzato all’interno di un’istituzione sanitaria;
b. l’utilizzatore disponga dei necessari presupposti specialistici e linguistici e sia d’accordo con tale limitazione linguistica;
c. la tutela dei pazienti, degli utilizzatori e di terzi sia garantita; e
d. l’utilizzazione efficace e performante non sia a rischio.
4Agli utilizzatori che ne fanno domanda devono essere fornite informazioni supplementari in una lingua ufficiale.
5Nella presentazione e nell’informazione di un prodotto che non può o non può ancora essere immesso in commercio come dispositivo medico-diagnostico in vitro ma che può essere scambiato per tale deve essere indicato, in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, che il prodotto non è un dispositivo medico-diagnostico in vitro e che non è adatto a scopi medici.
6I dispositivi destinati esclusivamente a scopi di dimostrazione ed esposizione devono essere espressamente designati come tali. L’indicazione deve essere chiaramente visibile e comprensibile.
7Le indicazioni ingannevoli o contraddittorie su destinazione d’uso, sicurezza e prestazioni di un dispositivo sono vietate.
8Le informazioni fornite a norma dell’allegato I capo III UE-IVDR con i dispositivi destinati a test autodiagnostici o analisi decentrate devono essere facilmente comprensibili e redatte nelle tre lingue ufficiali.
20 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. e.
21 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. e.