Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 53 pagine
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cpv. 1 lett. b).
Sezione 3: Prelievo di organi, tessuti o cellule da persone viventi per il trapianto allogenico
Per i trapianti autologhi vigono ora per lo più le stesse disposizioni che per i trapianti allogenici (cfr. art. 2). È tuttavia necessario armonizzare i requisiti per il prelievo a quelli per l’utilizzo: molti disciplinamenti del prelievo sono importanti esclusivamente per un trapianto allogenico, considerato che il rischio è del donatore e il beneficio di un’altra persona. I prelievi per un trapianto autologo non necessitano invece delle stesse regole perché il donatore e il ricevente sono la stessa persona. Il titolo è stato precisato per chiarire che la sezione è riferita unicamente al prelievo per trapianti allogenici.
Art. 14 cpv. 2bis, 2ter e 4 lett. d
Il contenuto del capoverso 2bisè nuovo. La norma vigente viene spostata nel capoverso 2ter. In una donazione convenzionale da parte di una persona vivente, è l’assicurazione del ricevente a farsi carico delle spese assicurative (art. 14 cpv. 1 legge sui trapianti) nonché del risarcimento della perdita di guadagno e delle altre spese che occorrono al donatore (art. 14 cpv. 2 legge sui trapianti). Attualmente, in un trapianto incrociato tra vivi la copertura delle spese funziona diversamente: finché non è stabilito chi riceverà l’organo, è l’assicurazione del ricevente incompatibile a coprire le spese che insorgono alla persona disposta alla donazione. Non appena è nota la persona compatibile che riceverà l’organo, sarà la sua assicurazione a coprire le spese del donatore.
Questa prassi mette in difficoltà l’ospedale del donatore, perché deve emettere una fattura all’assicurazione del ricevente compatibile senza avere alcun dato su di lui (eccetto il numero di riconoscimento dello Swiss Organ Allocation System, cfr. art 23a) o sulla sua assicurazione. La situazione si complica ulteriormente se il programma di trapianto incrociato tra vivi è svolto a livello internazionale, perché in tal caso l’ospedale competente dovrebbe emettere una fattura a un’assicurazione estera.
Viste queste difficoltà, è stato stabilito a livello di ordinanza (art. 12f cpv. 4 ordinanza sui trapianti) che in determinati casi di trapianti incrociati tra vivi con l’estero è l’assicurazione del ricevente che con il donatore costituisce una coppia incompatibile a coprire i costi. Questa regola è ora inserita in termini generali nella legge e deve valere anche per i trapianti incrociati tra vivi in Svizzera. Per le assicurazioni non cambia nulla in termini di costi, considerato che, come prima, devono farsi carico delle spese di un donatore. Che sia compatibile o incompatibile con il ricevente non fa differenza.
In casi rarissimi può accadere che il donatore di una coppia incompatibile effettui la donazione ma il suo partner incompatibile non riceva ancora un organo, ad esempio perché non ha ancora potuto essere prelevato oppure perché è andato distrutto durante il trasporto. Secondo l’articolo 14 capoverso 3 della legge, l’obbligo di assunzione delle spese da parte dell’assicuratore continua a sussistere anche se il trapianto non può essere effettuato. Ciò vale anche per questi casi. A seconda delle circostanze, all’assicurazione può incombere il doppio obbligo di assunzione delle spese.
Capoverso 4 lettera d: si è visto che nei casi di donazione da parte di una persona vivente che coinvolgono un assicuratore estero, il disciplinamento vigente in materia di obbligo di assunzione delle spese non sempre è appropriato. Può ad esempio risultare estremamente difficile esigere dall’assicuratore estero il pagamento degli importi forfettari se la legislazione del suo Paese non li prevede. Simili problemi sono destinati ad aumentare se in futuro sarà possibile aderire anche a programmi di trapianto incrociati tra vivi di altri Paesi (art. 23l). Con l’articolo 12f dell’ordinanza sui trapianti, il Consiglio federale ha già disciplinato alcuni casi per garantire che le spese per i controlli postdonazione siano coperte. La presente disposizione chiarisce ora nella legge che il Consiglio federale può derogare alle disposizioni generali affinché le spese che insorgono al donatore e quelle per i controlli postdonazione siano in ogni caso coperte. Il principio di non discriminazione sancito nell’accordo con l’UE sulla libera circolazione delle persone63 e nella convenzione AELS64 rimane comunque rispettato.
63 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone; RS 0.142.112.681.
64 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS); RS 0.632.31.