Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 53 pagine

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Il capoverso 2 descrive lo scopo dei registri dei controlli postdonazione: oltre a svolgere i compiti legati ai controlli postdonazione di cui all’articolo 15c, essi ne assicurano il finanziamento secondo l’articolo 15b. Le spese mediche dei controlli postdonazione devono essere assunte conformemente all’articolo 14 capoverso 2 dall’assicuratore del ricevente. Affinché l’istituzione comune, che gestisce il fondo per i controlli postdonazione secondo l’articolo 15b, possa riscuotere i contributi, i registri contengono dati sugli assicuratori. Nel caso di una donazione convenzionale da parte di una persona vivente, l’assicuratore registrato è quello della persona che riceve l’organo, mentre nel caso di un trapianto incrociato tra vivi è quello del ricevente che forma una coppia incompatibile con il donatore (art. 14 cpv. 2bis). Non da ultimo, i registri servono anche alla ricerca che può fornire indicazioni importanti sui possibili rischi e sulle possibili conseguenze di una donazione da parte di una persona vivente.

Il capoverso 3 definisce il tipo di dati contenuti nei registri. I dati sull’identità del donatore servono al servizio dei controlli postdonazione innanzitutto per contattare le persone per i controlli in questione. I dati medici e fisiologici del donatore come il peso, la pressione sanguigna, le terapie mediche o le limitazioni dovute allo stato di salute consentono di individuare per tempo eventuali problemi di salute causati dalla donazione e ad avviare le misure del caso nell’interesse del donatore. I servizi dei controlli postdonazione rilevano dati anche sul benessere psichico e fisico e sulla situazione lavorativa prima e dopo la donazione. Le analisi statistiche dei dati sulla salute possono confluire nella consulenza alle persone disposte alla donazione. I dati del ricevente sono necessari per garantire il finanziamento dei controlli postdonazione (cfr. commento al cpv. 2).

Disciplinamento del trattamento dei dati specifico per ogni registro (art. 15e e 15f)

I compiti dei servizi dei controlli postdonazione di cui all’articolo 15c e i contenuti dei due registri dei controlli postdonazione di cui all’articolo 15d sono simili e sono quindi disciplinati congiuntamente. Per contro, il trattamento dei dati nei due registri è nettamente diverso per cui viene disciplinato in due articoli separati. Le differenze derivano dal fatto che nella donazione da parte di una persona vivente di cellule staminali del sangue si sono instaurati processi diversi rispetto a quelli della donazione da parte di una persona vivente di organi. Ad esempio, mentre nella prima l’interconnessione internazionale è molto stretta, nella seconda riveste un ruolo più marginale ma in compenso vi è un maggiore coinvolgimento dei centri di trapianto nel trattamento dei dati.

Art. 15e Trattamento dei dati nel registro dei controlli postdonazione nel settore della donazione di organi

Nel registro dei controlli postdonazione per i donatori di organi, i dati possono essere trattati da più servizi: dopo un prelievo di organi, i centri di trapianto vi inseriscono direttamente i dati del donatore – previo il suo consenso – e del ricevente tramite un accesso online. In seguito, finché assistono la persona interessata, vi immettono i risultati degli esami effettuati nell’ambito dei controlli postdonazione (lett. a). Se il donatore è d’accordo, il centro di trapianto può continuare ad accedere ai dati anche successivamente, ossia quando non è più lui a effettuare direttamente i controlli postdonazione. Questa estensione dei diritti di accesso serve a garantire la qualità in quanto consente a un centro di trapianto di venire a conoscenza di eventuali complicanze e di tenerne conto nella futura valutazione dei donatori. Il servizio dei controlli postdonazione che gestisce il registro (lett. b) tratta i dati sul controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori di organi. L’istituzione comune LAMal (lett. c) può consultare nel registro i dati sugli assicuratori dei riceventi che le occorrono per esigere dall’assicurazione il pagamento degli importi forfettari per i controlli postdonazione del donatore secondo l’articolo 15b. Infine, l’UFSP è autorizzato ad accedervi (lett d) per la sorveglianza, ma può consultare unicamente un numero ristretto di dati.

Art. 15f Trattamento dei dati nel registro dei controlli postdonazione nel settore della donazione di cellule staminali del sangue

Diversamente dal registro dei controlli postdonazione per i donatori viventi di organi, a quello dei controlli postdonazione per i donatori di cellule staminali del sangue può accedere e trattare dati solo il servizio che lo tiene (cpv. 2). Tale servizio rileva i dati dei donatori e dei riceventi, e nel suo registro gestisce esclusivamente dati sull’identità e informazioni sugli assicuratori, ma nessun dato medico. I dati medici