Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 53 pagine

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li trasferisce in forma pseudonimizzata nel registro della Società europea per il trapianto di sangue e midollo osseo66 (cpv. 1) che analizzando i dati a livello centrale dispone di una solida base di dati medici per la ricerca. Dalla collezione di dati centrale è possibile trarre anche dati specifici di un Paese.

Art. 15g Comunicazione dei dati

Se i risultati degli esami effettuati nell’ambito dei controlli postdonazione suggeriscono la necessità di un trattamento medico, il servizio dei controlli postdonazione competente può, se del caso, mettere a disposizione del medico curante i dati sul decorso tratti dal registro pertinente secondo l’articolo 15e o 15f (lett. a) e proporre terapie. Per poter riscuotere gli importi forfettari di cui all’articolo 15b capoverso 2, l’istituzione comune LAMal necessita di dati sull’assicuratore del ricevente. Mentre nel settore della donazione di organi, l’istituzione può accedere al registro e consultare direttamente i dati, nel settore della donazione di cellule staminali del sangue ciò non è possibile, per cui spetta al servizio dei controlli postdonazione competente comunicarle i dati che le servono (lett. b). Inoltre, entrambi i servizi possono mettere a disposizione i dati del rispettivo registro anche a terzi per scopi di ricerca (lett.c), alle condizioni previste dalla LRUm. I risultati di queste ricerche, unitamente a quelli delle proprie analisi, possono migliorare l’attività di consulenza.

Art. 15h Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale è incaricato di disciplinare i dettagli sui dati personali trattati e sui diritti di accesso (lett. a e b). A tal fine, elabora un elenco dei dati necessari sull’identità e sulla salute dei donatori e dei riceventi nonché dei gruppi di persone che possono accedere ai registri. Inoltre, stabilisce regole dettagliate per la conservazione dei dati (lett. c). Al riguardo, può definire termini diversi per i donatori di organi e per i donatori di cellule staminali del sangue.

Art. 15i Obbligo di notifica

Affinché i donatori viventi siano sottoposti a controlli postdonazione affidabili, devono essere notificati al servizio dei controlli postdonazione (cpv. 1). I dati per l’identificazione del donatore nonché sul suo stato di salute prima della donazione sono rilevati dai centri di prelievo e notificati al servizio dei controlli postdonazione oppure – come succede per la donazione di un organo da parte di una persona vivente

– inseriti direttamente nel registro dei controlli postdonazione. Vengono notificati anche dati connessi con il prelievo, in particolare quelli relativi a complicanze. Il servizio dei controlli postdonazione necessita pure di dati sul ricevente per garantire il finanziamento del controllo post-donazione e la rintracciabilità. Tali dati devono essere notificati dal centro di trapianto, poiché in alcuni casi il prelievo e il trapianto avvengono in centri diversi, soprattutto quanto si tratta di donazioni di cellule staminali del sangue tra persone non imparentate o di donazioni altruistiche di organi.

Secondo il capoverso 2, la notifica dei dati può avvenire soltanto se il donatore desidera essere seguito da un servizio dei controlli postdonazione e se acconsente per scritto alla trasmissione dei suoi dati.

Il capoverso 3 incarica il Consiglio federale d’introdurre ulteriori obblighi di notifica. Ad esempio, può essere particolarmente importante che il servizio dei controlli postdonazione venga informato del decesso di un donatore, a prescindere dal fatto che abbia desiderato o meno usufruirne. In questi casi è sufficiente fornire dati anonimizzati, visto che servono esclusivamente a scopi statistici. Un disciplinamento è necessario anche per le donazioni da parte di una persona vivente quando spetta all’assicurazione invalidità assumere le spese per i controlli postdonazione. In questi casi, l’istituzione comune LAMal necessita del numero AVS del ricevente per esigere dall’assicurazione invalidità il pagamento degli importi forfettari per i controlli postdonazione.

Art. 17 cpv. 3

L’articolo 17 capoverso 3 disciplina l’attribuzione di organi a persone in lista d’attesa che non rientrano in nessuno dei gruppi di persone di cui all’articolo 17 capoverso 2 della vigente legge sui trapianti. Con l’attuale formulazione delle lettere a e b l’ordine di priorità non è chiaro. Per questo motivo ora viene

66 Il sistema è descritto nel dettaglio sul sito web della Società europea per il trapianto di sangue e midollo osseo consultabile all’indirizzo: /www.ebmt.org/registry-structure (stato: 15.2.2021).