Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 53 pagine

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Sezione 3a: Controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori viventi in caso di trapianto allogenico

Il titolo è stato precisato per chiarire che la sezione si riferisce esclusivamente ai trapianti allogenici (cfr. commento alla sezione 3: Prelievo di organi, tessuti o cellule da persone viventi per il trapianto allogenico).

Art. 15a cpv. 1, 3 secondo periodo e cpv. 5 lett. c

Nell’articolo 15a capoverso 1 va inserito un rinvio anche al nuovo capoverso 2bis dell’articolo 14 che disciplina la competenza dell’assicuratore nel caso di trapianti incrociati tra vivi. La modifica apportata ai capoversi 3 e 5 si limita a volgere al plurale l’espressione «servizio dei controlli postdonazione» in quanto l’articolo 15c ora prevede due servizi dei controlli postdonazione.

Art. 15b cpv. 3

La modifica si limita a volgere al plurale l’espressione «servizio dei controlli postdonazione» in quanto l’articolo 15c ora chiarisce che sono due i servizi dei controlli postdonazione previsti.

Art. 15c Servizi dei controlli postdonazione

Il vigente articolo 15c sul servizio dei controlli postdonazione è stato adeguato per ragioni sistematiche e per descrivere più nel dettaglio i compiti di questo servizio. Per chiarire che si tratta di due diversi servizi, l’avamprogetto usa sistematicamente l’espressione al plurale. Uno dei servizi è responsabile per i donatori viventi di organi, l’altro per i donatori di cellule staminali del sangue (cfr. punto 3.1.1). Inoltre, il compito di tenere il registro menzionato nel capoverso 1 vigente viene spostato nel nuovo articolo 15d che costituisce la base legale per il registro dei controlli postdonazione. Il capoverso 1 si concentra quindi sul compito fondamentale dei servizi dei controlli postdonazione, ossia garantire il controllo postoperatorio dello stato di salute delle persone che da viventi hanno donato un organo o cellule staminali del sangue al fine di individuare problemi di salute connessi con la donazione. A tale fine, i servizi dei controlli postdonazione interpellano regolarmente i donatori e li invitano a farsi visitare da un medico di loro scelta.

La disposizione del vigente capoverso 2 sull’impiego dei mezzi finanziari è già coperta dalla legge del 5 ottobre 199065 sui sussidi (LSu) è può pertanto essere abrogata. Al suo posto, nel capoverso 2 è ora specificato che i servizi dei controlli postdonazione non si limitano a svolgere compiti puramente organizzativi, ma forniscono un importante contributo per la sicurezza dei donatori viventi. Il progetto stabilisce esplicitamente che questi servizi devono fornire alle persone disposte alla donazione informazioni in merito all’efficacia e ai rischi di tale atto. Inoltre, in base ai risultati degli esami, devono informare i donatori sull’opportunità di adottare misure. In questi casi offrono consigli appropriati e possono raccomandare una terapia, per esempio in caso d’insorgenza d’ipertensione dopo la donazione di un rene. A tale scopo, devono possedere le conoscenze specialistiche necessarie nel proprio ambito di competenza ed essere in grado di valutare i dati contenuti nei registri dei controlli postdonazione di cui all’articolo 15d o di metterli a disposizione di terzi per scopi di ricerca.

La delega dei compiti dei servizi dei controlli postdonazione avviene secondo gli articoli 54a e 54b.

Art. 15d Registro dei controlli postdonazione

Questa nuova disposizione crea una base legale formale per i registri dei controlli postdonazione, sinora disciplinati a livello di ordinanza. La base legale è necessaria perché i registri contengono dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c LPD.

Secondo il capoverso 1, ogni servizio dei controlli postdonazione tiene un registro, per cui esiste un registro dei controlli postdonazione per i donatori viventi di organi e un registro dei controlli postdonazione per i donatori di cellule staminali del sangue. Entrambi sono tenuti indipendentemente l’uno dall’altro (per ulteriori indicazioni in proposito cfr. punto 3.1.1).

65 RS 616.1