Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 53 pagine

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LNRH) (lett. d) verifica se i risultati delle tipizzazioni tissutali sono stati inseriti correttamente nel sistema e vi registra l’esito di tale verifica. Il servizio di vigilanza per gli organi (lett. e) utilizza SOAS per adempiere i propri compiti di cui all’articolo 36a. E infine l’UFSP può consultarvi i dati necessari per assolvere il suo obbligo di sorveglianza (lett. f).

Il capoverso 2 incarica il Consiglio federale di disciplinare i dettagli delle disposizioni di legge, specificando quali dati personali sono trattati in SOAS (lett. a). A tal fine elabora un elenco dei dati sulle persone registrate in SOAS, in particolare sulla loro salute, necessari per la decisione di attribuzione e per la rintracciabilità. Inoltre, definisce i gruppi di persone che, all’interno degli istituti e delle organizzazioni con diritto di accesso, sono autorizzate ad accedere al sistema (lett. b) e regolamenta nel dettaglio la conservazione dei dati (lett. c) per consentire tra l’altro la completa rintracciabilità dei trapianti anche a distanza di anni, sia in Svizzera sia negli scambi con l’estero.

Art. 23d Comunicazione di dati

Secondo la lettera a, il servizio nazionale di attribuzione può comunicare dati a servizi di attribuzione e piattaforme esteri se gli organi sono attribuiti oltre i confini nazionali. In virtù di questa disposizione, se in Svizzera non si trova nessuno che possa ricevere gli organi di un donatore deceduto, il servizio nazionale di attribuzione trasmette ai suoi omologhi esteri i dati pseudonimizzati di tale donatore. Se invece la Svizzera riceve un organo dall’estero, il servizio nazionale di attribuzione trasmette al suo omologo estero dati pseudonimizzati del ricevente in Svizzera. Questo consente di garantire la rintracciabilità (n. 1). Secondo il numero 2, se tra il servizio nazionale di attribuzione e organizzazioni di attribuzione estere sono stati conclusi accordi ai sensi dell’articolo 23 capoverso 3 della vigente legge, il primo può comunicare dati anche non pseudonimizzati di pazienti purché nello Stato interessato sia assicurata una protezione adeguata della personalità. Per esempio, affinché nel quadro di un tale accordo una persona possa essere iscritta nella lista d’attesa non solo in Svizzera ma anche in un altro Paese, se il sistema del servizio di attribuzione estero lo richiede, vanno comunicati anche nome e cognome.

Secondo la lettera b, l’UFSP può comunicare dati con diverse finalità, da un lato per scopi di ricerca, ad esempio per verificare se i criteri di attribuzione vigenti sono appropriati dal punto di vista medico o se garantiscono le pari opportunità auspicate. Dall’altro, può comunicare dati pseudonimizzati contenuti in SOAS al servizio dei controlli postdonazione per consentirgli di verificare se i centri di trapianto gli notificano tutte le donazioni di organi da parte di persone viventi avvenute.

Infine, secondo la lettera c, i centri di trapianto possono comunicare dati pseudonimizzati dei donatori e dei riceventi di organi da essi assistiti per scopi di ricerca. In tal caso, la comunicazione di dati deve soddisfare le condizioni previste dalla LRUm. Attualmente, nell’ambito dello Swiss Transplant Cohort Study vengono analizzati i risultati dei trapianti effettuati da tutti i centri di trapianto67.

Sezione 4b: Attribuzione di organi nell’ambito di un programma di trapianto incrociato tra vivi

Mentre la sezione 4 della legge sui trapianti (art. 16–23) disciplina le donazioni di organi non dedicate*, la nuova sezione 4b si riferisce a un caso particolare di donazione dedicata. Per la donazione classica di un organo da parte di una persona vivente (ossia dedicata), la legge non prevede regole per l’attribuzione, il donatore è libero di designare il ricevente dell’organo che intende donare. Chi aderisce a un programma di trapianto incrociato tra vivi, invece, ha intenzione di donare un organo a una determinata persona, ma non può farlo a causa di un’incompatibilità medica, per cui lo dona una persona sconosciuta che partecipa al programma. Ciò nonostante, il trapianto incrociato tra vivi non va equiparato a una donazione non dedicata: seppure indirettamente, la donazione va a beneficio del ricevente designato in origine in quanto, in virtù del programma, quest’ultimo riceve da qualcun altro un organo più adatto.

Il programma è spiegato nel dettaglio al punto 3.2.

67 Per informazioni sullo studio di coorte consultare: www.stcs.ch (stato: 15.2.2021).