Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 53 pagine
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l’aspetto pratico: per poter effettuare tutti i trapianti di una combinazione il più possibile contemporaneamente, infatti, occorre formare combinazioni, ossia sistemi di trapianto chiusi, partendo da relativamente poche coppie. Questa disposizione riduce il pericolo che un paziente di una combinazione non riceva un organo a causa dell’esclusione di un donatore. Una possibile combinazione non comprende necessariamente tutte le persone che partecipano al programma, ma ogni combinazione deve includere imperativamente per ogni paziente una persona disposta alla donazione che egli ha portato nel programma.
Il capoverso 3 sancisce il principio delle pari opportunità nell’attribuzione di organi, analogamente a quanto accade nell’attribuzione di organi di persone defunte secondo l’articolo 18 capoverso 2. A causa di svantaggi fisiologici, alcuni pazienti devono attendere a lungo un organo idoneo. Ciò è il caso ad esempio delle persone con gruppo sanguigno 0: affinché abbiano le stesse opportunità delle persone con altri gruppi sanguigni di ricevere un organo adatto, gli organi idonei vengono attribuiti preferibilmente a loro. Anche per le persone altamente immunizzate, ossia con grandi quantità di anticorpi preformati (ad es. a causa di un trapianto precedente, una trasfusione di sangue o più gravidanze), occorrono misure compensatorie affinché abbiano una possibilità di vedersi attribuire un organo.
Il capoverso 4 conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire ulteriori criteri per la determinazione della migliore combinazione secondo i capoversi 2 e 3. Uno di essi potrebbe essere il tempo cumulato trascorso in lista d’attesa di cui all’articolo 21. Il Consiglio federale può inoltre definire la ponderazione di ciascun criterio. Le esperienze fatte sinora nell’attribuzione di organi mostrano che le pari opportunità non possono essere mai del tutto raggiunte. Se dall’analisi dell’esito dell’attribuzione emerge che determinati gruppi di pazienti sono penalizzati, occorre rivedere l’ordine o la ponderazione dei criteri.
Art. 23j Attribuzione di organi
Il capoverso 1 disciplina l’attribuzione degli organi nell’ambito del programma. Il servizio nazionale di attribuzione attribuisce gli organi in base alla migliore combinazione secondo l’articolo 23i se non sussistono motivi contrari a un prelievo o a un trapianto e se i centri di trapianto competenti accettano gli organi offerti ai loro pazienti. La decisione di attribuzione deve essere trasparente e documentata in modo comprensibile.
Il capoverso 2 disciplina il caso speciale di una singola persona disposta a una donazione altruistica che vuole partecipare al programma. Dato che, in linea di principio, gli organi da donazioni altruistiche spettano alle persone in lista d’attesa, in caso di partecipazione al programma di una persona altruista un organo del programma viene attribuito a una persona in lista d’attesa. Riguardo all’assicuratore tenuto ad assumere le spese (art. 14 cpv. 2bis), la persona in lista d’attesa che riceve l’organo e il donatore altruista formano una coppia incompatibile.
Secondo il capoverso 3, il Consiglio federale disciplina la procedura di attribuzione. In quest’ottica, vi è la necessità di regolamentare questioni pratiche come il lasso di tempo entro il quale i trapianti di un programma devono essere effettuati; una finestra temporale breve può, ad esempio, evitare che una volta iniziati i trapianti singole persone o coppie si ritirino dal programma compromettendone il successo. Va inoltre stabilito in che modo le persone in lista d’attesa secondo l’articolo 21 della vigente legge sui trapianti possono essere prese in considerazione nel normale processo di attribuzione di organi mentre partecipano a un programma. Occorrono altresì norme per i casi particolari: se una persona altruista partecipa al programma secondo il capoverso 2, bisogna ad esempio disciplinare come viene scelta la persona in lista d’attesa che riceverà un organo del programma. Non da ultimo, va definita la procedura da seguire qualora un organo già attribuito e prelevato non possa essere trapiantato, ad esempio in seguito a un imprevisto grave peggioramento dello stato di salute del paziente: in tal caso il Consiglio federale potrebbe stabilire che l’«organo in eccedenza» debba essere attribuito a un paziente in lista d’attesa.
Art. 23k Sistema per l’attribuzione di organi in caso di trapianto incrociato tra vivi
Il capoverso 1 stabilisce che l’UFSP gestisce, mantiene e sviluppa ulteriormente un sistema elettronico