Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 53 pagine
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pazione per poter tenere conto di costellazioni particolari. Ad esempio, il luogo di residenza non è determinante per essere ammessi al programma, ma deve essere garantito che anche gli assicuratori esteri dei riceventi versino gli importi forfettari per i controlli postdonazione a vita dei donatori. In questo contesto, il Consiglio federale si attiene al principio di non discriminazione sancito nell’Accordo con l’UE sulla libera circolazione delle persone e nella convenzione AELS. Se in una donazione da parte di una persona vivente sono coinvolte persone domiciliate all’estero, occorrono accertamenti particolarmente accurati, soprattutto per quanto riguarda il carattere volontario e la gratuità della donazione nonché la garanzia dei controlli postdonazione. Il Consiglio d’Europa ha pubblicato raccomandazioni specifiche in materia70.
Art. 23h Ammissione
Secondo il capoverso 1, prima di una donazione da parte di una persona vivente vengono effettuati esami medici e psicologici approfonditi. Se dagli esami risulta che una donazione è sì possibile, ma che il paziente e la persona disposta alla donazione sono incompatibili dal punto di vista medico, il centro di trapianto informa la coppia sulla possibilità di partecipare a un programma. Per i chiarimenti in merito all’ammissione e per la successiva attuazione del programma, i centri di trapianto trasmettono al servizio nazionale di attribuzione dati degni di particolare protezione. Tale comunicazione richiede il consenso scritto sia del paziente, sia della persona disposta alla donazione (lett. a). Inoltre, la persona disposta alla donazione deve soddisfare le condizioni per il prelievo di un organo di cui all’articolo 12 (lett. b) e il paziente non deve presentare controindicazioni mediche permanenti a un trapianto di organi come ad esempio un tumore grave (lett. c). L’ammissione è comunque possibile se una controindicazione è solo temporanea.
Il capoverso 2 stabilisce che, se la coppia è pronta, il centro di trapianto decide in merito all’ammissione al programma e comunica i dati delle persone ammesse al servizio nazionale di attribuzione che ha il compito di attuarlo.
Secondo il capoverso 3, le persone che non adempiono più i criteri di ammissione – ad esempio se il paziente è troppo malato per un trapianto o se il donatore non è più disposto a donare – devono essere escluse dal programma. Un’esclusione dal programma riguarda sempre entrambe le persone che formano una coppia incompatibile, tuttavia, un paziente può rimanere nel programma finché vi è ancora almeno una persona che è stata ammessa insieme a lui (cfr. commento all’art. 23g cpv. 1 lett. a). Oltre alla coppia interessata, anche il servizio nazionale di attribuzione deve essere informato in merito a un’esclusione.
Il capoverso 4 incarica il Consiglio federale di definire i dati necessari che il centro di trapianto deve comunicare al servizio nazionale di attribuzione. Tra questi figurano parametri medici importanti per il buon esito del trapianto come i gruppi sanguigni e i valori HLA*, nonché indicazioni sull’identità delle persone che partecipano al programma. Questi dati sono necessari soprattutto ai fini della rintracciabilità e per il finanziamento dei controlli postdonazione del donatore.
Art. 23i Determinazione di coppie compatibili e della migliore combinazione
Il capoverso 1 stabilisce che il servizio nazionale di attribuzione determina le coppie compatibili tra le persone che partecipano al programma. A tale scopo, si basa sul criterio fondamentale dell’utilità medica del trapianto raggiunta essenzialmente attraverso la migliore compatibilità immunologica possibile.
Il capoverso 2 descrive la fase successiva: il servizio nazionale di attribuzione determina le migliori combinazioni tra le coppie compatibili formate secondo il capoverso 1, tenendo conto di tre diversi criteri. Il primo riguarda il numero di trapianti possibili all’interno del programma (lett. a) e vuole fare in modo che il maggior numero possibile di pazienti riceva un organo. Il secondo verte sull’efficacia dal punto di vista medico (lett. b) e mira per esempio a dare la preferenza ai bambini ai quali un trapianto precoce evita la dialisi che può comportare un ritardo di crescita e un rischio di bassa statura. Il terzo consiste nel maggior numero possibile di incroci chiusi con il minor numero possibile di coppie (lett. c) e considera
70 Resolution CM/Res (2017)1 on principles for the selection, evaluation, donation and follow-up of the non-resident living organ donors.