Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 53 pagine
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per l’attribuzione di organi nell’ambito del programma di trapianto incrociato tra vivi. Dato che questo sistema contiene dati personali degni di particolare protezione, l’articolo 23k crea la base legale formale necessaria ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 LPD
Il capoverso 2 definisce lo scopo del sistema, ossia consentire un’attribuzione ottimale degli organi nell’ambito di un programma di trapianto incrociato tra vivi (art. 23j). Il sistema contiene i dati necessari delle persone che partecipano al programma (art. 23h), supporta il servizio nazionale di attribuzione nella determinazione delle coppie compatibili e delle combinazioni secondo l’articolo 23i e consente ai centri di trapianto di valutare le combinazioni possibili. I dati contenuti nel sistema devono essere disponibili anche per scopi di ricerca, i cui risultati possono ad esempio servire a ottimizzare la scelta dei criteri per la determinazione delle migliori combinazioni.
Il capoverso 3 descrive il contenuto del sistema. SOAS trasmette i dati dei donatori e dei riceventi che partecipano al programma tramite un’apposita interfaccia di cui all’articolo 23a capoverso 3. I dati sull’identità sono necessari per il buon funzionamento del programma, i dati medici e fisiologici (cfr. art. 23b) per il raggiungimento di un risultato dell’attribuzione ottimale con la massima efficacia possibile dal punto di vista medico. Inoltre, durante il calcolo delle combinazioni ottimali tra le coppie, il sistema genera dati che servono come base per l’attribuzione (lett. b).
Il capoverso 4 elenca i servizi autorizzati a trattare dati nel sistema. Il servizio nazionale di attribuzione (lett. a) gestisce centralmente tutti i dati relativi alle attribuzioni di organi in SOAS, da cui trasmette i dati necessari dei partecipanti al programma al sistema per l’attribuzione di organi in caso di trapianto incrociato tra vivi. Una volta concluso il programma, inserisce i risultati dell’attribuzione in SOAS che serve così da base per la rintracciabilità e la vigilanza. I centri di trapianto (lett. b) possono trattare i dati dei partecipanti al programma da essi assistiti (n. 1). In questo contesto possono inserire dati che vengono presi in considerazione nel calcolo delle combinazioni, ad esempio, i valori limite oltre i quali il calcolo deve tenere conto di parametri immunologici oppure la differenza di età massima tollerabile tra un donatore e un ricevente.
Dal momento in cui il sistema inizia a calcolare le combinazioni possibili, i centri di trapianto possono consultare anche i dati pseudonimizzati delle persone assistite da altri centri, che il sistema propone come possibili donatori per i propri partecipanti al programma (n. 2) e con queste informazioni possono valutare le combinazioni possibili.
L’UFSP (lett. c) può accedere al sistema per sorvegliare il programma di trapianto incrociato tra vivi.
Il capoverso 5 disciplina la comunicazione dei dati. Nell’ambito di una cooperazione con l’estero – possibile secondo l’articolo 23l – il servizio nazionale di attribuzione può comunicare i dati necessari ai servizi di attribuzione esteri interessati (lett. a). Inoltre, l’UFSP può comunicare dati contenuti nel sistema per scopi di ricerca. La comunicazione è retta dalle disposizioni della LRUm (lett. b) laddove applicabili.
Il capoverso 6 incarica il Consiglio federale di disciplinare i dettagli delle disposizioni di legge, specificando quali dati personali sono trattati nel sistema (lett. a). A tal fine, elabora un elenco dei dati sulla salute delle persone che partecipano al programma necessari per la decisione di attribuzione. Inoltre, definisce i gruppi di persone che, all’interno degli istituti e delle organizzazioni con diritto di accesso, sono autorizzate ad accedere al sistema (lett. b) e disciplina nel dettaglio la conservazione dei dati (lett. c).
Art. 23l Cooperazione con l’estero
Maggiore è il numero di donatori che partecipano a un programma, maggiore è la probabilità che ricevano un organo anche le persone le cui possibilità di vedersene attribuire uno sono esigue per motivi fisiologici (ad es. pazienti con gruppo sanguigno 0 o pazienti altamente immunizzati). Una scelta più ampia di donatori può essere raggiunta attraverso una cooperazione con programmi analoghi esteri. Quale responsabile del programma svizzero di trapianto incrociato tra vivi, il servizio nazionale di attribuzione deve poter concludere accordi di cooperazione con programmi esteri. Tali accordi devono essere preventivamente verificati dal punto di vista giuridico e autorizzati dall’UFSP (cpv.1). Le condizioni precise per una cooperazione internazionale sono disciplinate dal Consiglio federale dato che altri Paesi