Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 53 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 43Fedlex · Rapporto esplicativo
Sezione 3: Obbligo del segreto e trattamento dei dati
Art. 58a Trattamento di dati personali degni di particolare protezione
Il nuovo articolo 58a disciplina un caso speciale dell’articolo 58 della vigente legge sui trapianti. Nonostante i dati personali e in particolare quelli degni di particolare protezione siano considerati dati confidenziali ai sensi dell’articolo 58, per il loro trattamento è necessario prevedere un articolo a parte.
Nell’adempimento dei loro compiti, varie autorità cui è affidata l’esecuzione della legge e vari terzi cui sono stati affidati compiti esecutivi trattano diversi dati personali sulla salute. Le basi legali delle banche dati necessarie a tale scopo per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione sono disciplinate in articoli specifici (art. 15d–15g: registro dei controlli postdonazione; art. 23a–23d: SOAS; art. 23k: sistema per l’attribuzione di organi in caso di trapianto incrociato tra vivi; art. 23m–23p: registro delle cellule staminali del sangue). Nel loro lavoro, tuttavia, i servizi coinvolti e gli organi di esecuzione della Confederazione e dei Cantoni trattano dati personali degni di particolare protezione anche al di fuori di questi sistemi. Un esempio è la comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alle autorità nell’ambito di sperimentazioni cliniche: anche se le autorità trattano prevalentemente dati anonimizzati delle persone che vi partecipano, le notifiche che ricevono o le informazioni raccolte durante ispezioni possono contenere dati sulla salute dei partecipanti. Un altro esempio sono le notifiche nell’ambito della vigilanza in merito a tessuti e cellule: benché in linea di principio per una notifica occorrano solo le iniziali, il genere e l’anno di nascita del paziente interessato, visto che un servizio di vigilanza deve ricevere notifiche dall’esterno per poter adempiere il suo dovere, non si può del tutto escludere che gli vengano trasmessi dati personali non necessari. Le notifiche vengono in seguito completamente anonimizzate e inserite nelle banche dati tenute dal servizio di vigilanza.
Mentre il capoverso 1 crea le basi per il trattamento dei dati in questione da parte dei servizi interessati, il capoverso 2 prescrive che i dati devono essere anonimizzati non appena ciò non preclude il raggiungimento dello scopo del trattamento. Ad esempio, dopo una notifica a un servizio di vigilanza nell’ambito degli organi, i dati sull’identità possono essere necessari per contattare tutti i riceventi di organi potenzialmente interessati. Tuttavia, per contattare una banca dei tessuti che conserva tessuti interessati bastano i dati pseudonimizzati.
Secondo il capoverso 3 il Consiglio federale è tenuto a emanare le disposizioni necessarie per l’esecuzione della protezione dei dati nell’ambito della vigilanza.
Art. 59 cpv. 1bis e 2 lett. a
Una collaborazione efficiente tra i vari servizi preposti all’esecuzione della presente legge presuppone lo scambio di dati. In un caso di vigilanza ciò è fondamentale ad esempio se una persona ha donato sia organi sia tessuti. I vari servizi di vigilanza devono mettersi reciprocamente a disposizione i dati necessari. Il capoverso 1bissostituisce il vigente capoverso 2 lettera a.
Art. 62 Abrogato
Il capitolo 5 sezione 5 (Registro delle cellule staminali) e l’articolo 62 sono abrogati. La base legale per il registro delle cellule staminali del sangue è adeguata e inserita nel nuovo capitolo 2 (Organi, tessuti e cellule di origine umana) sezione 4c.
Art. 63, 64, 65
Gli articoli 63–65 disciplinano la facoltà delle autorità esecutive di effettuare controlli e adottare misure. Il loro contenuto è adeguato linguisticamente e il termine «UFSP» sostituito con l’espressione «autorità federali competenti» visto che ora Swissmedic assume compiti esecutivi nell’ambito delle sperimentazioni cliniche (cfr. commento agli articoli del capitolo 4).
L’articolo 64 lettera c stabilisce che le autorità federali devono poter consultare oltre ai documenti anche i dati, inclusi quindi tutti i dati elettronici anche se si tratta di dati personali degni di particolare protezione. Il vigente articolo 65 capoverso 3 è in parte integrato nell’articolo 65 capoverso 2 lettera b.