Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 53 pagine

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Art. 69 e 70

L’aggiunta nella frase introduttiva dell’articolo 69 chiarisce che un reato sanzionato dalla LATer come delitto non deve essere punito anche secondo l’articolo 69. Le disposizioni penali di cui all’articolo 69 capoverso 1 lettere c, cbise f sono integrate in base al divieto sancito negli articoli 7 capoverso 1 lettera b e 7a in modo da includere anche l’impiego non consentito di organi, tessuti e cellule per la fabbricazione di espianti standardizzati (cfr. commento agli art. 7 e 7a). La lettera i è riformulata e risulta più semplice e comprensibile: da un lato rende punibile chi effettua sperimentazioni cliniche senza autorizzazione e dall’altro chi non rispetta l’autorizzazione mettendo in tal modo in pericolo la salute delle persone. Inoltre, viene adeguato il rimando agli articoli sulle sperimentazioni cliniche. Le lettere l e m sono allineate al tenore modificato dell’articolo 37.

La nuova lettera mbisrende punibile la derivazione illecita di cellule staminali da un embrione prodotto a scopo di trapianto e il loro utilizzo (cfr. commento all’art. 37 cpv. 2 lett. d).

L’articolo 70 capoverso 1 lettera d è integrato con i nuovi obblighi di notifica ad esempio per eventi avversi gravi e reazioni indesiderate gravi (art. 36). La nuova lettera ebisrende punibile chi viola una prescrizione della sezione 4a sul trapianto incrociato tra vivi. La lettera f è integrata con i nuovi obblighi di autorizzazione di cui agli articoli 38a, 38b, 40 e 49a.

4.2 Modifica di altri atti normativi

4.2.1 Modifica della legge sulla medicina della procreazione (LPAM)

Art. 16 cpv. 4

La LPAM viene specificata in modo che sia possibile un utilizzo degli embrioni soprannumerari oltre che in virtù della LCel, anche in virtù della legge sui trapianti. Di fatto, la legge sui trapianti prevede già tale possibilità da quando è entrata in vigore, ma sinora ciò non trova riscontro nella LPAM.

4.2.2 Modifica nella legge concernente gli esami genetici sull’essere umano rivista (nLEGU)

Art. 2 cpv. 2 frase introduttiva e lett. a

La modifica proposta non è di natura materiale, serve unicamente a fare chiarezza su una questione sorta nell’ambito della revisione delle ordinanze a seguito dell’adozione della nLEGU.

Come sancisce la frase introduttiva dell’articolo 2 capoverso 2 nLEGU, agli esami genetici per la tipizzazione di gruppi sanguigni o di caratteristiche ematiche o tissutali eseguiti nell’ambito di trasfusioni di sangue e di trapianti di organi, tessuti e cellule non si applicano tutte le disposizioni della nLEGU normalmente applicabili agli esami genetici in ambito medico. Di fatto, valgono le prescrizioni generali, ad esempio in materia di consenso, informazione e comunicazione di informazioni eccedenti (art. 3–12, 27 e 33 nLEGU) come pure le norme penali pertinenti (art. 56–58 nLEGU), ma non le prescrizioni specifiche riguardanti in particolare il diritto di prescrivere o l’obbligo di autorizzazione dei laboratori interessati. Di norma, gli esami per la tipizzazione menzionati non riguardano malattie ereditarie per cui si può rinunciare all’applicazione di queste prescrizioni specifiche della nLEGU. Inoltre, la tipizzazione è parte integrante di una medicina, quella dei trapianti, sufficientemente disciplinata nella legge sui trapianti. Non da ultimo per questo motivo, la nLEGU stabilisce anche che, nei casi in cui non risultano informazioni eccedenti, il Consiglio federale può escludere gli esami per la tipizzazione dal campo d’applicazione della nLEGU (lett. a). Tuttavia, dal tenore dell’articolo 2 capoverso 2 non si evince che le norme della nLEGU riferite esplicitamente agli esami per la tipizzazione (art. 16 cpv. 2 lett. b nLEGU sull’ammissibilità dell’esecuzione di esami genetici su persone incapaci di discernimento; art. 17 cpv. 1 lett. b e c e 3 nLEGU sull’ammissibilità dell’esecuzione di esami genetici nell’ambito di esami prenatali e sulla limitazione della comunicazione dei relativi risultati) si applicano automaticamente a ogni caso indicato. L’adeguamento proposto fa quindi chiarezza e stabilisce esplicitamente l’applicabilità delle prescrizioni in questione.