Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine

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N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

Questi uffici possono accedere al N-SIS per verificare se il natante presentato o il suoDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices

motore è stato rubato o altrimenti sottratto oppure se è ricercato ai fini di prova in un procedimento penale. Inoltre gli uffici della circolazione stradale potranno cercare anche i documenti e le targhe dei veicoli.

Art. 7 cpv. 1 lett. l

Secondo la lettera l gli uffici cantonali delle armi possono accedere al N-SIS per verificare, nel loro ambito di competenza riguardante il rilascio di autorizzazioni nel diritto in materia di armi, se la persona che richiede un’autorizzazione o l’arma che intende acquistare è segnalata nel SIS.

Capitolo 4 Ufficio SIRENE

Art. 9 lett. abis, c, d, j, o e p

L’articolo 9 elenca i compiti che incombono all’ufficio SIRENE ed è necessario menzionarne alcuni nuovi. Un compito importante è l’avvio delle misure necessarie nel caso in cui le segnalazioni conducono a un riscontro positivo. Questo compito è ora menzionato alla lettera abis.

Le lettere c e d sono completate con la segnalazione ai fini del ritorno. I compiti dell’ufficio SIRENE sono limitati in quanto le segnalazioni ai fini del ritorno o della non ammissione e del divieto di soggiorno da parte della SEM e dei Cantoni ne sono escluse. Ciò non riguarda tuttavia le espulsioni giudiziarie anche se queste ultime costituiscono decisioni di rimpatrio e divieti di entrata per l’intero spazio Schengen. L’ufficio SIRENE di fedpol deve poi verificare le segnalazioni di queste decisioni (lett. d).

La lettera j è completata con i documenti motivanti la segnalazione, che devono essere aggiunti a quest’ultima. Poiché l’ordinanza vigente non menziona uno dei compiti più importanti dell’ufficio SIRENE, ossia la consultazione dei sistemi d’informazione, quest’ultimo è integrato nella lettera j.

Lettere o e p (nuove)

L’articolo 9 è inoltre completato con le lettere o e p. Secondo la lettera o l’ufficio SIRENE fa completare le segnalazioni dall’autorità segnalante se determinati dati menzionati nei regolamenti UE sono noti in un secondo momento o se si constata che i dati finora registrati non sono corretti e devono essere adeguati.

Secondo la lettera p, l’ufficio SIRENE controlla anche la qualità dei dati registrati. Si tratta soprattutto di verificare se è data la proporzionalità della segnalazione (cfr. commento all’art. 9b) e se sono disponibili tutti i dati necessari (cfr. il commento agli art. 11-11b).

Capitolo 5 N-SIS

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 9a Consultazione dei sistemi d’informazione da parte dell’ufficio SIRENE

L’articolo 9a disciplina la competenza dell’ufficio SIRENE di ottenere informazioni su segnalazioni di persone e oggetti con un’unica consultazione di vari sistemi. Attualmente, per accertare se le informazioni che gli sono state trasmesse sono già contenute in un sistema