Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine

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N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

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3.2 Ordinanza RIPOL

La segnalazione su scala europea nel SIS presuppone che prima sia stata registrata una segnalazione nazionale nel RIPOL (o nel SIMIC). Per attuare le nuove categorie di segnalazioni del SIS, l’articolo 15 LSIP, che costituisce la base legale per RIPOL, è stato sottoposto a revisione. Nell’ordinanza occorre adeguare in particolare i diritti d’accesso delle autorità e i campi di dati nell’allegato.

Gli adeguamenti dell’ordinanza RIPOL sono di portata relativamente esigua, dato che, in seguito alla riformulazione dell’articolo 15 LSIP, devono essere essenzialmente adeguati i rinvii a tale articolo13. A partire dall’entrata in vigore dei regolamenti SIS le espulsioni giudiziarie non saranno d’altronde più iscritte sistematicamente nel RIPOL bensì nel SIMIC, in quanto decisioni di rimpatrio e di non ammissione.

Sezione 2: Notifica, iscrizione e cooperazione da parte delle autorità partecipanti

Art. 4 Autorità legittimate alla notifica e all’inserimento

Cpv. 1 lett. b–d, g–k

In seguito all’integrazione dell’articolo 15 LSIP, oltre alla concessione degli accessi per le nuove autorità, vanno adeguati anche i rinvii all’articolo 15 per i servizi già autorizzati all’accesso secondo il diritto vigente. Ciò riguarda l’ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale dell’Ufficio federale di giustizia (lett. b), la SEM (lett. c), la Direzione generale delle dogane (lett. d), la Commissione federale delle case da gioco (lett. g), l’Autorità centrale in materia di rapimento di minori (lett. h), gli uffici della circolazione stradale (lett. i), le autorità preposte all’esecuzione delle pene e delle misure (lett. j) e il Servizio delle attività informative della Confederazione (lett. k).

Cpv. 1, lett. m

Le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria non hanno più bisogno di notificare segnalazioni per il RIPOL e quindi la disposizione è abrogata.

Cpv. 2, lett d

La possibilità per le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione giudiziarie di procedere a iscrizioni nel RIPOL è soppressa. Le iscrizioni delle espulsioni giudiziarie si effettueranno infatti nel SIMIC. La loro iscrizione nel RIPOL era sin dall’inizio prevista come soluzione provvisoria. Il recepimento e l’attuazione del regolamento SIS rimpatrio consente questo adeguamento, poiché le decisioni di rimpatrio, comprese le espulsioni giudiziarie, saranno registrate nel SIMIC e da qui comunicate al N-SIS. La lettera d è pertanto abrogata. Fino alla migrazione dei dati nel SIMIC (al più tardi sei mesi dopo l’introduzione di eMAP), dovrebbe essere ancora possibile modificare i dati nel RIPOL.

13 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) (Disegno), FF 2020 3223.