Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo

N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

Sezione 2: Diritti degli interessatiDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices

Art. 51 rubrica e cpv. 1

La rubrica è modificato con l’aggiunta del rimpatrio.

Il diritto all’informazione dell’articolo 14 LPD va applicato anche in caso di segnalazioni ai fini del rimpatrio. La rubrica dell’articolo 51 e il suo capoverso 1 devono pertanto essere adeguati.

Art. 51a Relazione al Comitato europeo per la protezione dei dati

Il nuovo articolo definisce le informazioni che devono essere trasmesse annualmente al Comitato europeo per la protezione dei dati in relazione alla protezione dei dati e ai diritti delle persone in tale contesto. Fedpol assolverà i compiti di cui agli articoli 68 del regolamento SIS polizia, 54 del regolamento SIS frontiere e 19 del regolamento SIS rimpatrio ed allestirà le statistiche. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza trasmetterà la relazione all’UE.

Art. 53a Verbalizzazione

Il nuovo articolo 53a disciplina la verbalizzazione del trattamento dei dati nel SIS. Attualmente alla verbalizzazione si applica la disposizione generale dell’articolo 10 dell’ordinanza relativa alla legge sulla protezione dei dati (RS 235.11), che tuttavia impone di conservare i dati soltanto per un anno. L’articolo 12 dei regolamenti SIS polizia e SIS frontiere prevede invece una durata di conservazione di tre anni per i verbali.

Cpv. 1

Il capoverso 1 elenca le informazioni da verbalizzare conformemente all’articolo 12 paragrafo 2 dei regolamenti SIS polizia e SIS frontiere.

Cpv. 2

Il capoverso 2 sancisce che a livello nazionale i verbali devono essere conservati per tre anni nel N-SIS.

Art. 55

L’articolo 55 dell’ordinanza è stato ripreso a livello di legge negli articoli 111g LStrI, 102d LAsi e 8b LSIP. Il disciplinamento nell’ordinanza non è pertanto più necessario e quindi l’articolo 55 è abrogato.

Allegato 1

L’allegato 1 può essere abrogato poiché gli accordi di associazione a Schengen sono stati inseriti nell’allegato 3 della LSIP.

Allegato 1a

Il presente allegato definisce i reati di terrorismo secondo la legislazione svizzera che vanno considerati nell’ambito della cooperazione Schengen e in particolare in relazione al SIS.