Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine

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N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

Art. 49Documents adaptés après la 2ème consultation des offices Statistica

L’articolo è sottoposto a revisione totale.

Cpv. 1

Secondo l’avamprogetto l’ufficio SIRENE deve allestire statistiche anche sulle segnalazioni cui sono stati aggiunti indicatori di validità (lett. e), sulle segnalazioni che sono state occultate (lett. f; attuazione dell’art. 26 par. 4 del regolamento SIS polizia) e sui rimpatri avvenuti (lett. g). Gli Stati Schengen devono comunicare all’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (qui appresso: eu-LISA) le statistiche trimestrali sul numero di rimpatri confermati e sul numero dei rimpatri confermati in cui il cittadino di un Paese terzo è stato oggetto di allontanamento (art. 6 par. 3 del regolamento SIS rimpatrio). Le statistiche annuali previste dall’articolo 49 capoversi 1-3 sono pertanto completate dalle statistiche trimestrali sulle decisioni di rimpatrio e le relative partenze, per le quali è competente la SEM.

Cpv. 2 lett. a

L’articolo 74 paragrafo 5 del regolamento SIS polizia prevede statistiche particolari sulle consultazioni delle autorità cui compete l’immatricolazione di veicoli a motore, natanti, aeromobili e armi da fuoco. In tale contesto devono essere documentati anche i riscontri positivi nel SIS per categoria di segnalazione. Secondo la decisione di esecuzione riguardante l’adeguamento del manuale SIRENE devono inoltre essere allestite statistiche anche sullo scambio d’informazioni con Europol.

Cpv. 2 lett. b

Devono altresì essere allestite statistiche sulla consultazione prima del rilascio o della proroga di un permesso di soggiorno (art. 27 del regolamento SIS frontiere), sulla consultazione prima dell'inserimento di una segnalazione ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno (art. 28 del regolamento SIS frontiere), sulla consultazione a posteriori dopo l'inserimento di una segnalazione ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno (art. 29 del regolamento SIS frontiere) e sulla consultazione in caso di riscontro positivo riguardante un cittadino di uno Stato terzo titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi (art. 30 del regolamento SIS frontiere). È anche necessario informare sulla mancata osservanze dei termini prescritti.

Cpv. 3

Il capoverso 4 menziona correttamente le unità organizzative che devono fornire le statistiche all’ufficio SIRENE. L’ufficio N-SIS è l’unità cui è conferita la competenza centrale per il N-SIS secondo l’articolo 7 paragrafo 1 del regolamento SIS polizia.

Cpv. 4

Poiché gli obblighi di comunicazione risultano anche dai regolamenti SIS polizia, SIS frontiere e SIS rimpatrio, il capoverso 5 li menziona.