Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine
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N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
Documents adaptés après la 2ème consultation des offices3.3 Ordinanza SIMIC
L’ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione deve essere leggermente modificata in seguito agli adeguamenti legislativi previsti nell’ambito del progetto SIS14 e della revisione della legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA)15 e legati all’iscrizione dell’espulsione giudiziaria nel SIMIC nonché all’allestimento delle statistiche sui rimpatri. Per quanto riguarda la trasmissione automatica dei dati di newVOSTRA al SIMIC, i pertinenti adeguamenti saranno effettuati nell’ambito del progetto di ordinanza newVOSTRA.
Art. 2 lett. a n. 6
La definizione di cui all’articolo 2 lettera a è completata. Il nuovo numero 6 precisa che gli articoli del CP e del CPM relativi all’espulsione giudiziaria sono disposizioni del diritto degli stranieri che autorizzano il trattamento dei dati nel SIMIC.
Art. 5 cpv. 1 lett. o
Secondo l’avamprogetto, le autorità cantonali sono tenute a notificare le decisioni di rimpatrio nonché le loro modifiche, le loro sospensioni o i loro annullamenti (lett. o). Le decisioni di rimpatrio riguardano sia i cittadini di Stati terzi che i cittadini dell’UE/AELS. Nel SIS saranno segnalate soltanto le decisioni di rimpatrio riguardanti i cittadini di Stati terzi, sempreché la decisione si applichi all’intero spazio Schengen.
Le decisioni di rimpatrio comprendono anche le espulsioni giudiziarie, che saranno iscritte nel SIS come decisioni di rimpatrio e di non ammissione. Il Parlamento svizzero sta attualmente discutendo il dossier SIS. Esso ha deciso che, nell’ambito delle segnalazioni ai fini del rimpatrio, la direttiva sul rimpatrio, conformemente al suo articolo 2 paragrafo 2 lettera b, non si applica all’espulsione giudiziaria pronunciata in virtù del CP o del CPM, ma che questa eccezione non impedisce l’iscrizione nel SIS delle espulsioni giudiziarie passate in giudicato.
Inoltre, attualmente i dati di cui all’articolo 3 capoverso 4bislettera a-c LSISA (le fattispecie penali, il rimpatrio volontario o coatto, i Paesi d’origine o di provenienza interessati) dovrebbero già essere registrati nel SIMIC. Tuttavia ciò non è mai stato il caso, dato che determinati dati statistici sono stati forniti da VOSTRA. È quindi opportuno registrare nel sistema queste informazioni che saranno in parte utili nell’ambito del SIS.
Art. 9 Dati del settore degli stranieri
Lett. abis
Le autorità incaricate dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria possono accedere al SIMIC unicamente per registrare tali decisioni in quanto decisioni di rimpatrio e notificarle al N-SIS. I dati sono iscritti nel SIMIC unicamente nel settore degli stranieri.
14 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) (Disegno), FF 2020 3223.
15 Legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA) (Disegno), FF 2020 3219.