Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine
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N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
Sezione 3: Accesso al RIPOL, struttura e contenutoDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices
Art. 6 cpv. 1 lett. f, j, u–w
Nell’articolo 6 occorre menzionare le nuove autorità che avranno accesso ai dati. Gli uffici della navigazione ottengono l’accesso in relazione a segnalazioni di veicoli, oggetti e documenti d’identità (lett. f). Per l’accesso del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) è aggiunto il controllo d’indagine (lett. j).
L’ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) avrà accesso alle segnalazioni di aeromobili e oggetti (anche qui sono compresi i motori; lett. u).
In futuro avranno inoltre accesso al RIPOL l’Ufficio centrale armi di fedpol, gli uffici cantonali delle armi e la SECO in relazione a segnalazioni di armi e persone (lett. v). Le armi non costituiscono una categoria separata nel RIPOL, poiché sono considerate oggetti.
Nell’ambito della procedura di naturalizzazione anche le autorità cantonali in materia di naturalizzazione e migrazione avranno in futuro accesso alle segnalazioni di persone (lett. w).
L’accesso della SEM al RIPOL nell’ambito delle segnalazioni di documenti o di persone rientranti nel settore degli stranieri secondo la lettera d vigente resta invariato.
Art. 8 cpv. 1 lett. a, f, l e cpv. 2 lett. h
Gli sviluppi del SIS comportano nuovi allarmi e indicazioni. La voce «rischio di suicidio» esiste già. T per «terrorista» secondo la lettera a è sostituito da «coinvolgimento in attività terroristiche». In futuro è previsto un allarme in caso di fuga di una persona. L’allarme «pericolo di fuga» della lettera f è pertanto integrato con «in fuga». È invece nuovo l’allarme «pericolo per la salute pubblica» (lett. l). L’indicazione di cui al capoverso 2 lettera h è integrata con «persone bisognose di protezione».
Art. 11 cpv. 2 lett. l
Uno scambio elettronico sussiste anche tra il RIPOL e AFIS. Pertanto quest’ultimo deve essere menzionato nel capoverso 2 lettera l.
Art. 16 cpv. 2 lett. e
All’articolo è aggiunta una nuova lettera e secondo cui, come nel caso delle persone scomparse, i dati delle persone capaci di discernimento bisognose di protezione sono conservati al massimo fino all’età di cento anni.
La durata di conservazione delle iscrizioni nel RIPOL relative alle misure coercitive e d’allontanamento di cui alla lettera b resta invariata.
Allegato 1
L’elenco delle autorità con diritto d’accesso nonché i campi di dati di questo allegato devono essere adeguati alle modifiche dell’ordinanza. In futuro avranno accesso ai dati del RIPOL anche gli uffici della navigazione, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e gli uffici cantonali delle armi. I diritti d’accesso della SEM e delle autorità cantonali della migrazione restano invariati.