Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo
N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
Allegato 1Documents adaptés après la 2ème consultation des officesb
Il presente allegato definisce gli altri reati gravi secondo la legislazione svizzera che vanno considerati nell’ambito della cooperazione Schengen.
Allegato 2
Il sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE è un sistema parziale del N-SIS. La LSIP fissa lo scopo dell’accesso al N-SIS e la portata del trattamento è definita nell’ordinanza. La panoramica dei diritti d’accesso si trova nell’allegato 2 ed è adeguata alle modifiche dell’ordinanza. Prevede una nuova categoria di segnalazioni: le segnalazioni ai fini del rimpatrio. Nell’ambito della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale sono previsti due nuovi tipi di segnalazioni. Gli adeguamenti terminologici sono dovuti a riorganizzazioni.
Allegato 3 capitolo 1
Questo allegato elenca tutte le categorie di segnalazioni possibili nel sistema e i singoli diritti d’accesso degli utenti conformemente all’articolo 7 capoverso 2. Si precisa inoltre se i dati possono o devono essere soltanto consultati (A) oppure anche trattati (B). La prova che i dati sono indispensabili per l’adempimento dei compiti delle autorità è la condizione per l’accesso a questi dati. La tabella è stata completata di conseguenza e quindi presso fedpol vi è un’estensione da fedpol I-VII a fedpol I-X. Secondo l’avamprogetto anche l’UFAC e la SECO hanno accesso a determinati dati. L’allegato 3 capitolo 1 va letto nel contesto dell’allegato 3 capitolo 2.
Allegato 3 capitolo 2
Dalla combinazione con l’allegato 3 capitolo 1 si evincono le autorità che possono visualizzare o trattare determinate segnalazioni e i dati che tali autorità possono di conseguenza richiamare. Il catalogo dei dati registrati nel SIS è adeguato alle modifiche dell’ordinanza.
L’allegato 3 disciplina i diversi diritti d’accesso al N-SIS. In questo allegato sono riprese le modifiche dell’articolo 7 dell’ordinanza N-SIS nell’ambito della presente revisione
Nel settore della migrazione, la SEM avrà cinque accessi diversi (SEM III-V nuovi). I nuovi accessi permettono il trattamento di dati del N-SIS per le decisioni di rimpatrio (SEM III), per l’identificazione di persone che hanno presentato una domanda d’asilo (SEM IV) e per la naturalizzazione (SEM V).
Gli accessi della polizia degli stranieri possono ormai essere raggruppati perché sono dovuti a decisioni in materia di migrazione nell’ambito dell’entrata, del soggiorno e del rimpatrio di cittadini di Stati terzi (PolStr 1). Occorre tuttavia distinguere le segnalazioni ai fini del rimpatrio, per le quali il diritto di trattare i dati va previsto solo per l’unità che si occupa di questi casi (PolStr 2).
Infine, una nuova colonna deve essere prevista per le autorità cantonali competenti in materia di naturalizzazione (NAT).