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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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24. Ordinanza del 22 novembre 201753 sulla protezione dei dati personali del personale federale
Art. 2 Informazione degli impiegati
Gli impiegati sono informati prima dell’introduzione o della modifica di un sistema d’informazione o di una banca dati.
Art. 9 cpv. 1
1 Il dossier di candidatura può contenere dati personali degni di particolare protezione, in particolare nel curriculum vitae.
Art. 16 cpv. 2
2 I verbali sono conservati dall’UFPER per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.
Art. 28 cpv. 2
2 I verbali sono conservati dall’UFPER per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.
Art. 34 cpv. 1 lett. b
1 I dati contenuti nel SIGDP, compresi i dati personali degni di particolare protezione, possono essere trasmessi ad altri sistemi d’informazione a condizione che:
b. il sistema d’informazione sia stato notificato all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza secondo l’articolo 12 capoverso 4 LPD;
Art. 37 cpv. 2
2 I verbali sono conservati dall’UFPER per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.
Art. 44 cpv. 2
2 I verbali sono conservati dall’UFPER per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.
Art. 51 cpv. 2
2 I verbali sono conservati dall’UFPER per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.