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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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24. Ordinanza del 22 novembre 201753 sulla protezione dei dati personali del personale federale

Art. 2 Informazione degli impiegati

Gli impiegati sono informati prima dell’introduzione o della modifica di un sistema d’informazione o di una banca dati.

Art. 9 cpv. 1

1 Il dossier di candidatura può contenere dati personali degni di particolare protezione, in particolare nel curriculum vitae.

Art. 16 cpv. 2

2 I verbali sono conservati dall’UFPER per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 28 cpv. 2

2 I verbali sono conservati dall’UFPER per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 34 cpv. 1 lett. b

1 I dati contenuti nel SIGDP, compresi i dati personali degni di particolare protezione, possono essere trasmessi ad altri sistemi d’informazione a condizione che:

b. il sistema d’informazione sia stato notificato all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza secondo l’articolo 12 capoverso 4 LPD;

Art. 37 cpv. 2

2 I verbali sono conservati dall’UFPER per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 44 cpv. 2

2 I verbali sono conservati dall’UFPER per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 51 cpv. 2

2 I verbali sono conservati dall’UFPER per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

53 RS 172.220.111.4