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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine
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d. organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di perseguimento penale e di polizia (segnatamente EUROPOL e INTERPOL), conformemente all’articolo 13 capoverso 2 LUC;
2 La Polizia giudiziaria federale può inoltre comunicare spontaneamente i dati personali alle seguenti autorità, a sostegno dell’adempimento dei loro compiti legali:
b. autorità di altri Paesi, che svolgono funzioni di perseguimento penale, per le loro investigazioni di polizia giudiziaria, conformemente all’articolo 13 capoverso 2 LUC;
c. organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di perseguimento penale e di polizia (segnatamente EUROPOL e INTERPOL), conformemente all’articolo 13 capoverso 2 LUC;
40. Ordinanza JANUS del 15 ottobre 200884
Art. 19 cpv. 1 lett. a e b nonché cpv. 2 lett. a e b
1 Nella misura in cui sia indispensabile per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande d’assistenza amministrativa, la Polizia giudiziaria federale può comunicare i dati personali registrati in JANUS ai seguenti destinatari:
a. autorità di altri Paesi che svolgono funzioni di perseguimento penale e di polizia, conformemente all’articolo 13 capoverso 2 LUC;
b. tribunali internazionali e organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di perseguimento penale e di polizia (segnatamente EUROPOL e INTERPOL), conformemente all’articolo 13 capoverso 2 LUC;
2 La Polizia giudiziaria federale può inoltre comunicare previa richiesta i dati personali registrati in JANUS alle seguenti autorità, nella misura in cui i dati servano all’adempimento dei compiti legali dell’autorità richiedente:
a. autorità di altri Paesi che svolgono funzioni di perseguimento penale, per le loro indagini di polizia giudiziaria, conformemente all’articolo 13 capoverso 2 LUC;
b. tribunali e organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di perseguimento penale e di polizia (segnatamente Europol e Interpol), per il trattamento di casi concreti, conformemente all’articolo 13 capoverso 2 LUC;
Art. 24 cpv. 1
1 In virtù dell’articolo 38 della legge federale del 25 settembre 202085 sulla protezione dei dati, la consegna all’Archivio federale di dati contenuti nel sistema d’informazione è retta dalla legge federale del 26 giugno 199886 sull’archiviazione.
84 RS 360.2
85 RS 235.1
86 RS 152.1