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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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Art. 5 Diritti delle persone interessate

1 I diritti delle persone interessate, in particolare il diritto d’accesso e il diritto alla rettifica e alla distruzione di dati, sono retti dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020102 sulla protezione dei dati (LPD).

2 La persona interessata che intende far valere i propri diritti deve presentare a fedpol una domanda scritta. D’intesa con fedpol, la domanda può essere presentata in forma orale.

Art. 6 Archiviazione dei dati

La consegna all’Archivio federale di dati contenuti nei sistemi d’informazione è retta dall’articolo 38 LPD e dalla legge federale del 26 giugno 1998103 sull’archiviazione.

Art. 14 lett. a

La sicurezza dei dati è retta da:

a. l’ordinanza del …104 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

44. Ordinanza del 15 ottobre 2008105 sul Registro nazionale di polizia

Art. 7 cpv. 1

1 In virtù dell’articolo 38 della legge federale del 25 settembre 2020106 sulla protezione dei dati, la consegna all’Archivio federale di dati provenienti dai sistemi d’informazione di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a–c è retta dalla legge federale del 26 giugno 1998107 sull’archiviazione.

Art. 8 cpv. 1 lett. c e d

1 Il diritto delle persone iscritte nel Registro all’accesso, alla rettifica e alla cancellazione dei dati è retto:

c. per le registrazioni del sistema RIPOL, dall’articolo 13 dell’ordinanza RIPOL 15 ottobre 2008108;

d. per le registrazioni del sistema N-SIS, dall’articolo 50 dell’ordinanza N—SIS dell’8 marzo 2013109;

102 RS 235.1

103 RS 152.1

104 RS 235.11

105 RS 361.4

106 RS 235.1

107 RS 152.1

108 RS 361.0

109 RS 362.0