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Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 82 pagine

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Art. 16 cpv. 1

1 Chi intende richiedere informazioni su dati che la concernono, farli rettificare o cancellare, deve presentare una richiesta scritta al consulente per la protezione dei dati di fedpol. D’intesa con fedpol, la richiesta può essere presentata in forma orale.

Art. 17 cpv. 1

1 Il consulente per la protezione dei dati di fedpol vigila sul trattamento dei dati personali presso l’UCN.

48. Ordinanza del 15 settembre 2017118 concernente i sistemi d’informazione nella formazione professionale e nel settore universitario

Art. 20 Diritti delle persone interessate

I diritti delle persone interessate, in particolare il diritto d’accesso e il diritto alla rettifica o alla distruzione dei dati, sono disciplinati dalla legge federale del 25 settembre 2020119 sulla protezione dei dati e le sue disposizioni esecutive.

Art. 21 cpv. 1 lett. a

1 La sicurezza dei dati e la sicurezza informatica sono disciplinate:

a. dalla legge federale del 25 settembre 2020120 sulla protezione dei dati e dalle sue disposizioni esecutive;

49. Ordinanza del 29 novembre 2013121 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione

Art. 41a cpv. 3

3 La procedura di richiamo non rende accessibili dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020122 sulla protezione dei dati.

118 RS 412.108.1

119 RS 235.1

120 RS 235.1

121 RS 420.11

122 RS 235.1